Author: anna-simone

  • Sara Fariello – Madri Assassine. Maternità e figlicidio nel post-patriarcato, Mimesis 2016

    Sara Fariello – Madri Assassine. Maternità e figlicidio nel post-patriarcato, Mimesis 2016

    di Anna Simone

    Prima scena: c’è una mamma, una donna, da sola dentro casa con un mucchio di panni da lavare che fissa il vuoto, ossessionata dal pianto del suo bambino e dal telefono che squilla in continuazione. Seconda scena: come fosse diventata all’improvviso un’altra persona quella stessa mamma e donna prima mette tutti i panni in lavatrice e poi ci mette anche il suo bambino. Terza scena: quella stessa madre e donna ora è in cura presso l’unico reparto femminile, tra i sei ospedali psichiatrici giudiziari presenti sul territorio, a Castiglione delle Stiviere. Dopo varie sedute con lo psichiatra prende improvvisamente coscienza del suo gesto rimosso per anni, arriva in cima a delle scale costruite a tornanti circolari, fissa gli stessi tornanti e si butta giù. Sono solo tre scene, tra le tante, di “Maternity Blues”, un film straordinario del 2011 di Fabrizio Cattani, tratto dal dramma teatrale “From Medea” e da una realtà che se guardata in faccia senza paura assomiglia ad un insieme di armi fendenti sempre pronti a colpire.

    Con la stessa nozione  “maternity blues” lo psicoanalista inglese Donald Winnicott ha indicato una sintomatologia composta da tristezza e improvvisa malinconia che colpisce quasi la metà delle donne nella prima settimana dopo il parto, una volta si chiamava “il pianto del latte”, poi anche “sindrome da puerperio”. Per la criminologia positivista, per la sociologia della devianza di superficie, per l’opinione pubblica e per il cinismo che ammanta molte delle inutili parole che affollano i talk show a sfondo giallistico, invece, trattasi solo di “madri assassine” ovvero di “mostri”.

    Sara Fariello, sociologa della devianza presso la seconda Università di Napoli, aveva già lavorato sul figlicidio in un brillante saggio presente in un volume da me curato nel 2012, Sessismo democratico. L’uso strumentale delle donne nel neoliberismo, soffermandosi prevalentemente sulla costruzione, e dunque sulla decostruzione, degli ordini discorsivi sul tema, così come vengono tradotti nei mezzi di comunicazione di massa, nonchè sulla rimozione collettiva che un tale fenomeno porta alla luce sul piano della responsabilità sociale legata all’esperienza della maternità. Dopo qualche anno quel piccolo saggio di Sara è diventato un libro fitto, lucido, interessante anche in virtù del suo doppio posizionamento esperenziale dichiarato fin dall’inizio: la nascita della sua bambina, il parto, il dopo-parto, e il suo mestiere di ricercatrice in sociologia giuridica della devianza.

    Madri assassine. Maternità e figlicidio nel post-patriarcato è, dunque, in prima battuta l’esito di una ricerca prima inesistente sul fronte sociologico giuridico (l’argomento era stato studiato in prevalenza solo dalla psichiatria e dalla criminologia), nonché uno strumento importante di riflessione per l’approccio legato al femminismo giuridico che cerchiamo di promuovere attraverso queste pagine. Il primo gesto teorico compiuto dallo studio di Sara va nella direzione di costruire una linea di interpretazione sociologica al tema in grado di decostruire la nozione stessa di “madri assassine” perché rispondente più a un tentativo di colpevolizzare l’esperienza della maternità che a inquadrare il fenomeno. Un fenomeno che, a ben guardare, esiste solo sull’eco che alcuni singoli casi evocano attraverso la morbosità della cronaca nera: come dimostra l’autrice del volume il figlicidio, in realtà, oltre ad avere percentuali in calo, resta un atto criminale prevalentemente compiuto dai padri (spesso associato anche all’omicidio della coniuge o della ex).

    La seconda linea, sviluppata assai bene in questo lavoro, concerne il nesso che intercorre tra sintomatologie specifiche legate a questo fatto sociale, per esempio la depressione post-partum, e la “solitudine sociale” di molte madri. I processi di individualizzazione della società contemporanea, infatti, hanno avuto un’eco anche rispetto alla genitorialità, un tempo decisamente più condivisa su scala comunitaria e familiare. I bambini, in altre parole, sono sempre più “solo” nell’alveo della responsabilità dei genitori e sempre meno dell’intera comunità: amici, parenti, vicini ovvero gli attori di una responsabilità sociale allargata e di forme di solidarietà informale che si vanno progressivamente scomponendo soprattutto nelle grandi città.

    La terza linea presente nel volume indaga il ruolo della “madre” e della donna che, come sappiamo, può anche non coincidere, all’interno del pensiero femminista, per decostruirne la “mistica” o per sottolineare quanto, in alcuni casi, giochi un ruolo fondamentale anche l’idea di un desiderio eterodiretto che genera situazioni di difficoltà qualora diventi difficile la gestione del rapporto materiale tra madre e figlio. Si passano pertanto in rassegna i lavori di Gilligan, Rich, Muraro, Lonzi, ma anche De Lauretis, Wittig, Butler arrivando a sostenere la tesi secondo cui madri si diventa, non si nasce.

    La quarta e ultima linea che attraversa il volume si sofferma sulle modalità attraverso cui si è costruita la “devianza femminile”. Qui v’è una storia molto stratificata che va dalla criminologia positivista di fine ottocento sino all’imperialismo culturale delle neuroscienze sulle scienze umane e sociali, basti pensare alla nascita della figura dell’isterica o della “prostituta nata” e via discorrendo. Sara Fariello non ricostruisce questa genealogia, ma si colloca prevalentemente su un presente attraversato da una sorta di involuzione teorico-politica che tende a trasformare ogni “questione sociale” in una “questione criminale” per risolverla sempre con gli strumenti della stigmatizzazione mediatica, psichiatrica, penale, a scapito di una cultura del Welfare che sembra retrocedere di anno in anno. Un libro vivo, insomma. Interessante e molto utile, non solo per il femminismo giuridico-penale e per la sociologia della devianza, ma per chiunque voglia provare a non semplificare, in formule rozze di giudizio senza conoscenza, un fatto sociale così ostico e difficile.

  • Ilaria Boiano, Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne, Ediesse, Roma 2015

    Ilaria Boiano, Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne, Ediesse, Roma 2015

    Di Anna Simone

    La letteratura giuridica, socio-giuridica, femminista e pamphlettistica che si è andata diffondendo negli ultimi anni attorno al tema, di grande attualità, della violenza maschile contro le donne, è spesso stata ed è ancora molto poco attenta agli innesti complessi che la lettura e l’interpretazione del fenomeno dovrebbe suscitare. Si passa da un’impostazione interamente basata sulla vulnerabilità femminile e sulla “vittimologia” ad una impostazione solo di ordine legislativo, da un bisogno linguistico di coniare nuovi termini ad una messa a tema solo gridata o di stampo “opinionista”. Il volume di Ilaria Boiano, invece, (Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico sulla violenza maschile contro le donne, Ediesse 2015), oltre ad essere il testo più completo sotto il profilo teorico, esperenziale e giuridico che finora sia mai stato scritto sull’argomento, ha il pregio straordinario di innestare teoria femminista e cultura giuridica interna ed esterna senza mai cedere alla banalità o a letture unidirezionali. Nonostante all’interno del volume, frutto di una lunga ricerca di dottorato, si possa accedere alla comprensione della genealogia dei termini femicidio/femminicidio, ormai talmente abusati dalla doxa da essere diventati quasi indifferenti all’opinione pubblica, tranne qualche processo di “notiziabilità” di un caso specifico tra altri, Ilaria Boiano mette subito le cose in chiaro: meglio usare l’espressione “violenza maschile contro le donne” per individuare meglio il chi e il cosa di cui si parla che, appunto, femminicidio. Così come colpisce in positivo il bisogno di specificare il posizionamento esperenziale dell’autrice: avvocata, studiosa di diritto penale e femminista. Una ricerca legata alla postura del “femminismo giuridico”, così come articolato e coniugato su questo sito, che tesse senso tra esperienza, discorso critico sul diritto, sulla ricerca, ma anche tentativo riuscito – con innumerevoli esempi – di torcere dall’interno la stessa articolazione solo formalista e procedurale del giuspositivismo giuridico. Citando Lia Cigarini, l’autrice del volume ci dice che aveva bisogno di rendere giustizia a “quella parte muta” di sé che spesso ci rende scisse nei luoghi dominati da una certa organizzazione del potere: “Nello studio delle varie materie giuridiche, infatti, mi mancava la parola, così come mi mancava nelle situazioni collettive di tentativi, ancora immaturi, di partecipazione politica”. Il nodo principale che si tesse in questo libro è legato, nella prima parte, a come pensare -da parola femminista- il rapporto con il diritto. Eppure la posizione critica del pensiero femminista della differenza rispetto alle leggi e al diritto non viene qui giocata come una rinuncia aprioristica ad occuparsi del discorso giuridico, dall’interno e dall’esterno. Si ingegna, invece, in una nuova articolazione di parole per tentare di rifondare lo stesso diritto, sia nell’approccio che nel metodo, lavorando più sulla sua ri-valorizzazione in un’ottica interpretativa, esperenziale -nel senso di recupero del valore della controversia-, che nell’ottica della sua interpretazione. Riflessioni già assai presenti nel filone feminist legal theory (Stati uniti, Canada, Australia), nei lavori di Drucilla Cornell e nella già consistente giurisprudenza femminista. Anche qui Boiano si assume tutta la complessità del caso. Non si affida solo alla letteratura d’oltre oceano, ma la fa dialogare con il pensiero della differenza italiano, tenendo fermo il punto comune: le donne non come “oggetto” del diritto, ma come parte in causa. Il gesto fecondo è appunto quello di “riappropriarsi” delle discipline per rovesciarle a proprio vantaggio rigenerandole. Tante, tantissime le studiose prese in esame, oltre quelle già citate: da Catherine MacKinnon e le sue tesi sul diritto come mera emanazione di una cultura solo maschile a Carole Gilligan e alle sue tesi su un’etica della giustizia basata sulla relazione, sulla comprensione, sulla cura. Così come non risparmia un suo approccio critico nei confronti della logica delle Pari opportunità, intesa come riproposizione di un neutro fondato sulla mimesi, da parte femminile, del modello maschile dell’universalismo. Da penalista Boiano attraversa anche parte della letteratura criminologica, dagli studi sulla donna come Infirmitas Sexus, agli studi lombrosiani. In ambito criminologico, ad esempio, la cultura dell’antropometria e del positivismo registra un ritorno a partire dalle nuove tecnologie usate per le indagini, così come –in parallelo- si va sempre più diffondendo la branca di criminologia soft denominata “vittimologia”. Un sapere, in altre parole, che in entrambi i casi mira a de-soggettivare i corpi e l’azione sociale. Anche qui Boiano riesce a non essere banale e a non andare con l’accetta. Distingue la “vittima” dal “vittimismo” sostenendo a giusto titolo la tesi secondo cui trattasi solo di persone offese da un reato compiuto contro di loro, riaffermando un lessico penale formatosi anche sulla cultura del garantismo. Ma il volume non si ferma qui. Esso è una miniera inesauribile di informazioni giuridiche: dati, Rapporti delle Nazioni Unite, Rapporti effettuati da commissioni UE, analisi dettagliate di come funziona il diritto internazionale e gli obblighi in materia di violenza maschile contro le donne, di come vengono usati a tal proposito i diritti umani, la violenza nei confronti delle donne usata come arma di guerra nei conflitti internazionali, la responsabilità degli Stati, il sistema di giustizia penale, la Convenzione di Istanbul, l’ordinamento giuridico italiano (la legge sulla violenza sessuale, la Legge del 4 aprile 2001 recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, il disegno di legge 2007 in cui si usava per la prima volta la nozione “violenza di genere”) e decreti vari -cosiddetti pacchetti sicurezza-, atti processuali interessantissimi relativi a processi sulla violenza. Insomma, un libro ricco, interessante, mai scontato, che potrebbe essere usato anche come manuale per educare alla differenza penalisti e sociologi del diritto. Oppure come libro da leggere per chiunque voglia uscire dai luoghi comuni che attraversano gli ordini discorsivi legati alla violenza maschile contro le donne.

     

     

  • Per un Femminismo Giuridico

     Di Anna Simone, Ilaria Boiano, Caterina Peroni

     

    Come fare, quali parole possiamo usare oggi per rinominare il rapporto tra femminismo e diritto?

    A partire da questa domanda ci siamo ritrovate con l’intento specifico di avviare una sezione Iaph per rilanciare questo rapporto critico e per valorizzare, al contempo, ogni ricerca, ogni presa di parola  che vada in questa direzione. Ma cosa vuol dire ripensare oggi il femminismo giuridico, o comunque un femminismo che si relaziona al diritto?

    Nel Digesto delle discipline civilistiche del 1992, apparve per la prima volta la voce “Femminismo giuridico” nella quale, non senza accenti critici, Sylviane Colombo ricostruiva in diretta la nascita del femminismo giuridico negli Stati Uniti, segnalandone quale aspetto stimolante la critica all’autorità e alla logica giuridica che accomunava i molteplici filoni di pensiero che si andavano sviluppando. Punto di partenza comune delle riflessioni femministe sul diritto è scorto da Colombo nel rifiuto del linguaggio formale a favore di forme di espressione che rispettino gli aspetti emotivi e non razionali della vita e delle situazioni concrete che il diritto si trova ad affrontare. Le proposte e i rimedi però non sono unanimi né univoci e Colombo li ripercorre, seppure sinteticamente, contrapponendo coloro che rifiutavano tout court il linguaggio giuridico, anche se integrato dai concetti di sesso e genere, a coloro che si proponevano di influenzare le percezioni sociali e culturali attraverso il contenzioso strategico e la produzione di nuove leggi (come ad esempio in materia di pornografia). Nell’insieme, secondo l’autrice, il femminismo giuridico, così come si stava delineando nel panorama accademico femminista americano, non avrebbe portato concretamente a modelli nuovi, e ciò secondo Colombo a causa, da una parte, dell’assenza di un quadro teorico serio che facesse da cornice alle analisi e, dall’altra parte, per il generalizzato disimpegno delle giuriste femministe ad elaborare un quadro metodologico articolato. Nonostante l’eterogeneità delle prospettive femministe e la loro tendenza a non essere facilmente “disciplinabili” in categorizzazioni nette, interrogando il senso stesso della classificazione tra discipline e prospettive, diverse autrici hanno comunque provato a sistematizzare le diverse fasi del pensiero femminista sul diritto, a partire dalle differenti tematizzazioni dei relativi concetti fondanti. Una di queste è Carol Smart, con la sua nota tripartizione storica del dibattito anglosassone: il diritto è sessista, il diritto è maschile, il diritto è sessuato. Questa suddivisione può essere utile a comprendere come gli elementi analitici descritti precedentemente siano presenti in ogni declinazione del pensiero femminista, anche se in forme contraddittorie ed eterogenee tra loro, e restino i nodi intorno ai quali il femminismo continua a produrre un discorso politico e un dibattito pubblico che insiste sulle categorie del soggetto, dei diritti, delle differenze, del genere e dei corpi.

     

    Il femminismo giuridico nel panorama italiano e internazionale proprio su tale terreno ha giocato la sua partita negli ultimi venti anni, concentrandosi soprattutto sul rapporto conflittuale che intercorre tra donne/diritto/diritti, contrapposizione che è sempre stata, a ben guardare, segnata in prevalenza dalla rivendicazione emancipazionista. Il diritto positivo statuale e prima ancora quello naturale, direttamente espressione della volontà di Dio o del Principe, si è sempre basato su un’idea di universalismo direttamente emanata da un Uno neutro e maschio, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. A partire da qui le lotte per i diritti delle donne in una lunga stagione inaugurata da Olympe de Gouges, dalle suffragette, dalla nascita delle pari opportunità che ha attraversato tutto il ‘900. Le studiose femministe hanno preso parola più volte su donne/diritto/diritti in un’alternanza di approdi e derive, suggerendo di volta in volta più che una metodologia, strategie e posizionamenti funzionali ad obiettivi politici precisi intorno alla questione del soggetto di diritto/dei diritti. Ma ha senso solo farsi due per chiedere al diritto di “cedere” parti di se stesso alle donne se non si smuovono alla base i fondamenti che lo hanno strutturato nei secoli?

     

    Nel 1987 un gruppo di pensatrici italiane della differenza sessuale pubblicava un testo, Non credere di avere dei diritti, nel quale a proposito della giustizia e del diritto si sostenevano alcune tesi: il diritto è pensabile solo come traducibilità e fonte dell’esistenza sociale; la giustizia può darsi al di là della legge e del diritto attraverso la formula del giudizio politico sulle ingiustizie; fare giustizia significa praticare, ognuna nel luogo in cui si trova, un’idea di mondo giusto basato prevalentemente sulla valorizzazione dell’esperienza e della trama di relazioni. A partire da qui molte giuriste, filosofe e sociologhe del diritto hanno cominciato a scardinare sia l’idea di un diritto che debba rispondere solo al soggetto “neutro” e de-sessuato, sia l’idea secondo cui il diritto in sé e assai poco interessante per il femminismo. Testi, lavori, ricerche, libri introvabili che vorremmo rimettere al centro della riflessione contemporanea per verificarne scarti e resistenze rispetto alla lettura dei fenomeni giuridici contemporanei.

     

    L’obiettivo di questa pagina che stiamo inaugurando, tuttavia, avrebbe anche l’ambizione di spostare e soffermarsi sul presente. Non ci interessa tanto ripercorrere la storia del rapporto tra donne/diritto/diritti, né fare una rassegna su cosa fa il diritto per le donne. Al contrario riteniamo che oggi più che mai vada risignificato il senso e la portata del femminismo giuridico intendendolo soprattutto come metodo, come approccio e come sapere critico in grado di spostare la geografia dei concetti che lo caratterizzano alla base. Un femminismo giuridico utile a tutti e tutte.

     

    La critica femminista al diritto è situata, ma può parlare a tutti perché assume l’esperienza come punto di partenza per l’analisi e la trasformazione della società, decostruendo il soggetto universale del diritto e dei diritti, avulso dalla realtà materiale dei conflitti e delle relazioni. L’esperienza mette al centro della prospettiva femminista il corpo, un corpo non neutro, non in-dipendente, ma viceversa completamente immerso nelle reti di relazioni di potere, situato perché collocato in qualche punto della realtà sociale e allo stesso tempo perché da lì assume una prospettiva parziale e prende posizione. Il femminismo giuridico, pertanto, per noi è anche e soprattutto produzione critica dei saperi giuridici, irruzione di forme di esperienza impossibili da tradurre nel diritto positivo di matrice statuale, disvelamento delle contraddizioni e dei paradossi che caratterizzano lo stesso formalismo giuridico, nonché risignificazione permanente dei nodi conflittuali che si producono tra diritto e società e ri-valorizzazione del diritto stesso come esperienza.

     

    Ci proponiamo, quindi, di scardinare dalle fondamenta i metodi, le discipline e le categorie, smascherandone la parzialità e le dinamiche di forza e potere che le determinano; e al contempo desideriamo esplorare e sviluppare saperi giuridici altri, in sintesi «fare mondo».

    Per realizzare tali finalità questa pagina sarà il luogo dove poter tracciare una genealogia viva, mobile, dialogante, creativa del femminismo giuridico: raccoglierà quindi pubblicazioni, siti,  recensioni di testi e articoli, convegni, seminari, bibliografie che vanno in questa direzione e sarà porto da cui salpare con nuove ricerche, nuovi pensieri e nuovi lavori in grado di “fare la differenza” rispetto al formalismo giuridico rimettendo al centro le politiche del desiderio e caratterizzato l’esperienza femminista, disvelando l’irriducibilità della giustizia al potere legislativo.