Author: ilaria-boiano

  • Silvia Niccolai,Elisa Olivito – Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Iovene, Napoli, 2018

    Silvia Niccolai,Elisa Olivito – Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Iovene, Napoli, 2018

    Guardare con i nostri occhi e parlare la lingua dell’esperienza per cominciare a produrre un nuovo simbolico. Una riflessione sul sapere giuridico di matrice femminile 

    di Ilaria Boiano

    A partire dagli anni Settanta si è avviato un processo sociale e ideologico di affrancamento della sessualità dalla procreazione: Barbara Duden nel suo storico saggio Il corpo della donna come luogo pubblico, pubblicato in Italia nel 1994 ha chiarito, attraverso una ricostruzione storica approfondita, come progressivamente le tecnologie da un lato hanno certamente sconvolto i presupposti di sessualità e procreazione, nonché l’ordine patriarcale che su di essi si è radicato, liberando il corpo femminile dal destino della maternità, ma dall’altro hanno ridefinito gli strumenti del potere esercitato storicamente dal patriarcato sul medesimo corpo femminile, che risulta pertanto ancora «un luogo colonizzato» (Duden, 1994).

    L’avanzamento delle tecnologie in ambito procreativo ha sollecitato l’immaginazione stimolando «a ricercare altri modi di procreare e altri quadri in cui creare ed allevare i bambini (per esempio la genitorialità di persone singole e coppie omosessuali)» (Lombardi, 1999), ma è rimasta tuttavia intatta una specifica rappresentazione del corpo di donna quale mero contenitore del processo generativo (Vegetti Finzi, 1990; Boccia, Zuffa, 1998; Ferraro, 2012).

    Il dato tecnologico ha invaso il campo del bios, si è appropriato del simbolico dominante che ha agito storicamente sul piano materiale e su quello simbolico come se si potesse prescindere dal corpo di donna (Rigotti, 2009), trascinando con sé il diritto, poiché il limite etico per essere rispettato (e dunque essere efficace) ancora invoca la normazione pubblica. Ma quale domanda, a partire dalla capacità procreativa del corpo femminile, si rivolge a tale normazione? E, ancora, quale rappresentazione dei corpi fonda la normazione che invoca e, infine, quale limite la legge incontra nel porre limiti (Boccia, Zuffa, 1998)?

    Tali interrogativi attraversano a più riprese il femminismo internazionale e italiano, alimentando non di rado nette contrapposizioni che, sebbene da più parti siano riconosciute come forma di tacitazione della complessità delle questioni emergenti, sono non di meno riprodotte attraverso la sottrazione di riconoscimento di autorevolezza alla parola dell’altra.

    Nel volume Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale (Jovene Editore, 2017), le giuriste Silvia Niccolai ed Elisa Olivito assumono l’onere di afferrare i capi dell’articolata matassa che si dipana a partire dalla richiesta, di segno variegato, di normazione pubblica in tema di maternità surrogata, offrendo la fotografia del panorama composito di questioni che si aprono e della variegata angolazione delle  prospettive di analisi e regolamentazione giuridica che si delineano affrontando il tema da una prospettiva costituzionale.

    Elisa Olivito, in apertura del volume, chiarisce innanzitutto la scelta terminologica condivisa con la co-curatrice Silvia Niccolai per impostare il discorso: alle espressioni “utero in affitto”, “maternità per sostituzione”, “gravidanza o gestazione per altri”, si è scelto di ragionare di “maternità surrogata”, perché tale espressione «non rimuove dal campo di discussione uno dei termini attorno al quale ruotano le ineliminabili linee di divisione (la maternità); al contempo, essa pone senza infingimenti l’attenzione sull’esito su cui la pratica prelude (la surroga di altri prima che per altri, nella relazione materna)».

    Viene quindi proposta una sintesi del quadro normativo attuale in Italia e in altri ordinamenti sgombrando il campo da un fraintendimento che appare attraversare tutto il dibattito sul tema della maternità surrogata in Italia, anche in ambito femminista: la legge n. 40/2004 non è la fonte del divieto di surrogazione di maternità in Italia, bensì definisce come reato esclusivamente l’intermediazione commerciale in materia di surrogazione di maternità. Gli accordi spontanei tra persone direttamente interessate, sebbene non espressamente approvati o incoraggiati, non sono né punibili, né coercibili e passano attraverso il parto in anonimato della donna, il riconoscimento del/la nato/a da parte del padre naturale e la sua adozione in casi particolari da parte della moglie o civilmente unita, ciò coerentemente con «la prudente consapevolezza che non si può entrare nella sfera privata di una donna sindacando i motivi per cui rimane incinta, o la natura dei rapporti che la spingono a intraprendere una gravidanza».

    Proprio il principio secondo il quale «il perché e di chi una donna rimane incinta è insindacabile e non è normabile» appare palesemente eroso dalle differenti forme di regolamentazione della surrogazione di maternità sperimentate in altri ordinamenti: al legislatore, e poi ai contraenti, si attribuisce, infatti, il potere di decidere se, quando e a quali condizioni una donna può intraprendere una gravidanza (per altri, a pagamento, a rimborso, se ha avuto già un figlio, se è di classe media), condizionandone la volontà durante la gravidanza e dopo il parto a clausole etero-determinate. Su modelli che prevedono un tempo di riflessione della madre gestante per decidere o meno di rinunciare allo status genitoriale (sei settimane dopo la nascita nel Regno Unito), prevalgono anche nelle scelte dei genitori committenti, regolamentazioni che impongono alla madre gestante la rinuncia a priori a qualsiasi diritto sul nascituro, senza facoltà di recesso (California) ovvero con un breve termine successivo al parto, rimanendo marginali nel forum shopping dei genitori intenzionali quegli ordinamenti ove rimane spazio per la madre surrogata di “cambiare avviso” sulla cessione[1].

    Olivito introduce quindi i contributi raccolti nel volume definendo i temi rilevanti dalla domanda di produzione legislativa, ma anche dalla regolamentazione adottata caso per caso dalla giurisprudenza ex post rispetto alla nascita in vista della trascrizione di atti di nascita prodotti all’estero: la costruzione attuale del concetto di ordine pubblico e dei suoi limiti, sui quali riflettono Francesca Angelini, Chiara Tripodina, Joelle Long; il principio del superiore interesse del minore, che oscilla da clausola generale a valore di bilanciamento tra beni di pari valore costituzionale, ma che nel merito appare strumentale ai differenti interessi degli adulti (Ilaria Anrò); ruolo della legge, autonomia femminile (Giuditta Brunelli) e responsabilità e valore femminile a partire dal principio nel nome della madre (Barbara Pezzini); genitorialità come desiderio ed esperienza o come diritto, addirittura coercibile (Marco Rizzuti, Domenico Rosani).

    Le autrici e gli autori delineano nei loro contributi analisi ricche di spunti di riflessione interrogandosi, per lo più ex post, sulla regolazione dei rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti in esperienze di maternità surrogata già compiuta, ma sono le curatrici che lanciano la coraggiosa sfida “di riprendere in mano la partita”, e ciò non solo “sul come si viene al mondo”, quindi sul tema specifico oggetto del volume, ma anche più in generale sulle implicazioni di “guardare con i nostri occhi” i mutamenti sociali e simbolici che attraversiamo, andando però oltre l’osservazione per osare, finalmente, la produzione del simbolico e ciò anche attraverso il sapere giuridico, che rischia altrimenti di continuare a funzionare, per di più con l’avallo di parte del femminismo, come uno tra i tanti strumenti di governo del corpo femminile ancora all’opera.

    Da un lato Elisa Olivito indica la necessità di abbandonare semplificazioni nell’approcciarsi al diritto per interrogarsi sulle potenzialità contemporanee del giuridico di riappropriarsi della dimensione di sapere che dice dell’umano, dei suoi limiti di senso e di scopo, ma anche delle sue potenzialità allorché sia abbandonata la desolazione prodotta «in assenza dell’ordine femminile degli sguardi» (Cavarero, 1990-2009): terreno di prova per un sapere giuridico rinnovato può essere, secondo Olivito, il principio mater semper certa, che non vuol dire, come molte hanno lamentato, affermare un dato meramente biologico e naturalistico, «ma è un atto mediante il quale si fa sì che tale principio esprima una precisa scelta del giuridico (anche) sulla maternità surrogata».

    Silvia Niccolai, a partire dal medesimo principio, svela la radicale tendenza della richiesta di normazione pubblica, che riguarda materialmente il corpo femminile e simbolicamente la differenza sessuale, a de-soggettivare l’esperienza umana, qualificandola come somma di processi scomponibili, divisibili e ricomponibili a piacimento, «ma in cui non di meno trionfa la più primitiva delle istanze patriarcali: poter usare il corpo delle donne [di ciascuno/a], ai fini altrui».

    Guardando con i nostri occhi e parlando con la nostra lingua è vero che rimane fondamentale comprendere su un piano simbolico come vengono rappresentati i legami di filiazione, sociali, relazionali e anche biologici, rifuggendo “l’incantamento del biologico” (Boccia, Zuffa, 2017), cioè l’identificazione tra madre e procreatrice. Tuttavia, per contrastare “l’eclissi della madre” occorre passare dal gesto di “rivolgere il proprio sguardo” al simbolico, al gesto di produrre il simbolico stesso, contribuendo a definire principi della convivenza di matrice femminile che possano agire da argine ad una visione puramente strumentale del diritto quale tecnica di ingegneria sociale.

    In tale orizzonte il principio mater semper certa, valorizzato da Silvia Niccolai appare dotato di un potenziale significativo «a presidio di un rapporto il meno possibile squilibrato tra “legge” e “realtà”, al cospetto dell’angosciante consapevolezza di ciò che può implicare l’abuso della prima nei confronti della seconda», soprattutto quando la realtà dell’esperienza è negata dalla finzione del come se non esistesse, come accade nella maternità surrogata dove si cela/nega la relazione partoriente-figlio/a attraverso la legge.

    Rimane cruciale per contribuire a ridefinire il simbolico da matrice femminile collocarsi al di sopra della legge (Cigarini, 1995), ma anche del contratto, e provare a interrogarsi sulle ragioni per cui oggi, in nome della libertà e autodeterminazione femminile, anche da parte femminista, si affidi ancora alla legge e alla regolazione contrattuale la misura della libertà femminile, compresa quella di essere o non essere madre, esperienza che merita di rimanere fuori (o meglio al di sopra) della legge, per poter ricordare agli esseri umani che non veniamo dalla legge né dal contratto, ma da un altro essere umano e che la legge, la tecnica o la volontà altrui (che diventa regola attraverso il contratto) non può né produrre vita né misurarla. Da questo punto di vista, così come per la tensione sempre espressa tra norma giuridica, norma sociale, libertà femminile in relazione al tema della maternità surrogata, questo libro ci indica in primo luogo una strada molto interessante, ovvero l’impossibilità di ridurre una simile matassa ad una mera presa di posizione basata sulla doxa o sull’opinione. Ma ci indica anche altre due strade che hanno sostanziato parte del pensiero femminista della differenza sinora: se scompare il simbolico della mater si annulla lo specifico del corpo sessuato e il suo potenziale; se ci si affida alla norma si annulla paradossalmente la libertà o meno di partorire dei figli, si annulla –in altre parole- l’idea stessa della relazione originaria.

     

     

    [1] Come in Grecia, dove è prevista la possibilità di contestare per via giudiziaria le presunzione di maternità riconosciuta dalla legge a favore della madre intenzionale entro sei mesi dal parto, ma solo se la partoriente è anche legata geneticamente al/la nato/a. La previsione della possibilità di “recesso” entro un breve termine risulta, peraltro, chiaramente nell’interesse dei committenti, non già della partoriente, dal momento che la breve durata della compresenza della partoriente-nato/a può essere usata giudizialmente per escludere la costruzione di una relazione significativa e dunque rilevante per l’interesse del minore (p.22).

     

  • Anna Simone, Rappresentare il diritto e la giustizia nella modernità. Universi simbolici, iconografia, mutamento sociale, Mimesis, Milano 2017

     

    Di Ilaria Boiano

    A seguito di un’impegnativa ricerca empirica condotta tra il 2013 e il 2016 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, Anna Simone ci consente l’accesso ad un’enorme mole di immagini rappresentanti il diritto e la giustizia nella Modernità, dagli inizi del Cinquecento sino alla seconda metà dell’Ottocento. La possibilità di fruire di tale patrimonio raccolto per la prima volta in un archivio ragionato, già di per sé, costituisce una preziosa opportunità di avanzamento per la ricerca giuridica, sociologica e filosofica italiana verso traiettorie nuove di indagine intorno alla rappresentazione del giuridico.

     

    Ponendosi fuori dall’estetica giuridica che, accettando acriticamente l’avvento della società dell’immagine rischia di tradurre a sua volta la narrazione dei mutamenti sociali e giuridici con un’immagine-testo, Anna Simone ci propone uno strumento di ricerca utile per conoscere la dimensione sociale del diritto e il suo rapporto permanente con la cultura, restituendo al diritto la sua natura di sapere umanistico.

    Le immagini raccolte da Simone possono dirci molto, infatti, delle trame connettive tra diritto e società, se lette come fonte documentale suscettibile tanto di analisi qualitativa attraverso l’epistemologia, quanto di analisi quantitativa in relazione al contenuto veicolato da un documento non giuridico. Una raccolta che restituisce alla ricerca contemporanea una genealogia dell’iconografia, degli ordini sociali, giuridici e simbolici più completa, perché non limitata alla sola elaborazione tecnico-giuridica, ma comprensiva del senso comune  veicolato anche dalla rappresentazione satirica dello stesso diritto. La misura del potenziale narrativo delle immagini raccolte attraverso questa ricerca ci viene dunque restituita da Anna Simone nel volume Rappresentare il diritto e la giustizia nella modernità. Universi simbolici, iconografia, mutamento sociale, nel quale l’autrice traccia la strada per una lettura originale e profonda della potenza iconografica: le immagini selezionate si susseguono tra le traiettorie argomentative offrendo al lettore lo spessore narrativo «del teatro, della memoria collettiva, della festa catartica» (Cordero, 1986), dando così tangibilità a quel «processo significante che scava nei meandri emotivi degli attori sociali e della stessa idea di società» (p.24).

     

    L’autrice, precisando l’orientamento teorico alla base di questo processo in continuità con le ricerche già condotte e il posizionamento sessuato manifestato come angolazione privilegiata della sua attività scientifica, sceglie di attraversare gli ordini simbolici veicolati dall’iconografia indagando la dimensione storico-sociale del femminile e del maschile nella rappresentazione della giustizia e del diritto, per poi interrogare il loro intreccio nella satira. Quest’ultima, particolarmente valorizzata, secondo l’autrice ha la potenzialità di rendere visibile quello scarto intuito, ma non sempre adeguatamente approfondito, tra la rappresentazione del diritto borghese prodotta dalle istituzioni e la rappresentazione/percezione del diritto e della giustizia da parte della società, come senso comune, togliendo terreno alla cultura tecnico-giuridica quale unica fonte abilitata a ius dicere.

     

    L’immagine è proposta quindi da Anna Simone come «fonte documentale empirica» che consente un piano interpretativo e narrativo aperto ad indagare tanto la forma della rappresentazione del diritto quanto la realtà sensibile e/o materiale conformata dall’esperienza giuridica e tradotta/trasmessa dall’iconografia, stabilendo «ponti permanenti tra cultura giuridica e mutamento, significazione sociale». Questo approccio consente, infatti, di superare concretamente la concezione dell’iconografia giuridica come «testo», per restituirvi la potenzialità di modalità narrativa, ossia di «una forma di scrittura teorico-empirica e socio-giuridica utile ad avvicinare ulteriormente il diritto alla società» (p. 26), ma soprattutto utile a difendere il diritto come scienza umana e sociale, riabilitandolo dal ruolo di «stampella tecnica» al servizio dell’organizzazione del potere.

     

    Poste le coordinate con cui rivolgere lo sguardo alle immagini raccolte, l’autrice, ricordando quanto scriveva Kantorowicz riferendosi all’ordine medievale nel volume I due corpi del re (1989), mette a confronto le rappresentazioni iconografiche della giustizia e quelle del diritto segnalando la dimensione sessuata dei due concetti: nelle raffigurazioni della giustizia si scorge costantemente una mater iuris, intesa come premessa extragiuridica con funzione mediatrice senza la quale sarebbe impossibile concepire la legge. Quest’ultima è invece rappresentata come espressione del pater, del suo potere e dell’esercizio della coercizione, svuotati di autorevolezza ogni qualvolta siano privati del «respiro più interno», cioè di quell’idea di giustizia definita dal rapporto tra il diritto positivo e le norme non scritte che regolano l’esperienza umana nella nostra società.

     

    Il simbolico della legge nella modernità va esclusivamente nella direzione del “sorvegliare e punire” (p.65) codificata con forme di raffigurazione che richiamano il logos (carte, tavole) o la metafora dell’occhio che vigila e controlla, universi simbolici che riconducono entrambi al pater (Dio, l’imperatore, il principe, ma anche la volontà generale del popolo rivoluzionario, che però rimane espressione del potere maschile). L’atto del guardare/guardarsi che mette in gioco il simbolismo dell’occhio viene deprivato della sua funzione di atto fondativo della relazione sociale quale veicolo permanente di emozioni e sentimenti attivati da un’azione estremamente viva che mette i soggetti in relazione, senza oggettivare. L’occhio, infatti, nell’iconografia della legge sovrasta il resto dell’umanità: impone senza accogliere, disciplina le soggettività riducendole ad oggetti della normazione.

     

    Tale raffigurazione prevalente ci parla di un universalismo fondato su una cultura giuridica maschile che non contempla la misura derivante dalla giustizia e dal diritto (p.82). L’universo simbolico e sociale trasmesso dalle icone che nella modernità hanno raffigurato la giustizia conferma, secondo l’autrice, l’impossibilità di ridurre la giustizia al diritto inteso come legge e la necessità di riscoprire il valore e la potenzialità trasformativa di uno ius dicere inteso come espressione di sapere umanistico, prima che tecnico-giuridico, ma anche di un ordine simbolico femminile: l’iconografia prevalente fino al XV secolo mette in connessione la ratio con l’aequitas e ci viene trasmessa la raffigurazione della iustitia intesa come “essere giusti”, cioè come virtù costitutiva dell’humanitas insieme alle altre virtù. Era ancora lontana la logica del “fare giustizia” propria «dell’ordigno penale» (Cordero, 1986), e il simbolismo ricorrente è quello della bilancia alla greca (tantumdem) non retta ma governata dalla domina: nell’insieme tale rappresentazione ci parla di una giustizia concepita come dimensione commutativa, negoziata, equa. Anna Simone ci accompagna tra le icone riprodotte in questo prezioso volume segnalandoci i mutamenti simbolici corrispondenti alla nascita e all’evoluzione delle istituzioni giudiziarie: la Giustizia come virtù cede il passo gradualmente alla Giustizia come potestas e compare la spada, che però non è mai quella degli uomini cavallerizzi esperti delle arti equestri e della guerra, bensì si impone come simbolo, mai brandita ma portata come insegna statica e in verticale, funzionale a punire, ma anche a dare riparo al perseguitato. L’aggiunta della spada si accompagna alla consapevolezza del potere giudiziario di non poter mai essere giusto dinanzi alle differenze di ceto: i piatti della bilancia si sbilanciano a significare l’asimmetria interiorizzata dal potere del Principe. La giustizia sarà però a lungo rappresentata con occhi aperti e splendenti, a cui nulla può sfuggire: giusta infatti è la decisione, ricorda Simone citando Stolleis, che si fonda infatti su una conoscenza che penetra la superficie delle cose. Le mani di un folle a metà del XV secolo benderanno gli occhi della stessa per denunciare la parzialità di una giustizia che ha perso la connessione con l’universo simbolico della mater iuris, e che vede solo chi vuole, di sicuro non il popolo e le sue miserie.

     

    La benda e la cecità della giustizia verranno risignificate con la promulgazione nel 1532 della Costituzione Criminale Carolina voluta da Carlo V: se dinanzi all’idea di pena  fondata sulla vendetta e l’afflizione la giustizia rinunciava alla bilancia e alla spada e respingeva con le mani e con lo sguardo  le teste mozze che le porge il boia,  (così sulla copertina della prima edizione di “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria), con la costruzione della nuova giustizia penale la benda viene valorizzata quale simbolo di imparzialità: la giustizia diventa cieca perché non deve favorire nessuno e la benda protegge dal rischio di essere accecata, dal bagliore intenso del potere sovrano (p.57). La benda però da sola non basta per superare l’ambivalenza dello ius dicere affidato ad una domina bifronte, che rivolge uno sguardo attento al ricco, mentre il povero si rivolge ad un volto bendato.

     

    L’iconografia della giustizia, segnala Simone in conclusione del capitolo secondo, sintetizza nella sua evoluzione l’impossibilità vissuta dagli attori sociali nella storia di far coincidere legge, diritto e giustizia. Quest’ultima, infatti, è stata svuotata del suo significato di mater conciliante e al contempo irriverente dinanzi all’ingiustizia ogni qualvolta essa sia stata confusa con il diritto e la legge del pater, cioè ogni volta che l’ordine simbolico maschile abbia schiacciato quello femminile. L’universo simbolico di mater mediatrice, ma irriverente, è stato però riscoperto dal dibattito femminista che a partire dagli anni Novanta ha scavato negli archetipi, a partire dalla figura di Antigone, e ha decomposto i teoremi: l’autrice ci indica così la traiettoria lungo la quale rileggere autrici fondanti del pensiero femminista sul diritto e la giustizia, quali Judith Butler, Iris Marion Young e Nancy Fraser, ancorando solidamente il percorso di rifondazione di metodo e di ridefinizione del sistema che questo Atelier si propone ad una tradizione di ricerca giuridica sapiente e profondamente umanistica perché connessa all’esperienza.

     

    La lettura dell’iconografia che l’autrice ci restituisce ci consente infatti di percorrere quei ponti tra epistemologia e senso comune, tra sapere giuridico ed esperienza che l’autrice ci ha tracciato, dandoci l’agio, avvalendoci della sua solida analisi, di incedere con sicurezza e, al contempo, irriverenza. L’incoraggiamento ad un gesto irriverente, necessariamente proveniente dal simbolico femminile, ci viene lanciato da Anna Simone nell’ultimo capitolo del suo saggio dedicato alla rappresentazione satirica del “diritto ingiusto” durante la rivoluzione francese e nel periodo della restaurazione.

     

    Le donne ricorrono nelle raffigurazioni del periodo rivoluzionario sia come simbolo del cambiamento istituzionale (si pensi alla Marianne con il suo basco rosso che personifica la République), sia come allegoria, non di rado scandalosa, che incarna in corpi femminili le nuove virtù della rivoluzione, e cioè la libertà, l’uguaglianza e la giustizia, che con la sua nudità spaventa il potere e lo rende ridicolo denudandolo. La giustizia, nella rappresentazione caricaturale di Daumier risalente alla restaurazione, si rivela invece in tutta la sua inumanità allorché tradotta nella messa in scena maschile e cinica, dove il femminile compare solo come oggetto dileggiato. Questa rappresentazione irriverente e caricaturale ha consentito al diritto e alla giustizia di rimanere storicamente connessi alla società, e quindi di mantenersi scienza umana, scongiurando la riduzione a mera tecnica al servizio del potere politico ed economico. In questa direzione, avvalendoci degli strumenti che Anna Simone ci fornisce con il suo studio, il femminismo giuridico, così come inteso dal nostro Atelier, si propone come dimensione privilegiata nella quale riaffermare la cultura giuridica «come cultura umanistica a dispetto del tecnicismo imperante».

     

     

  • Thomas Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino, 2015   

    Thomas Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino, 2015  

    di Ilaria Boiano

    Se in prima battuta il pensiero femminista si è volutamente posto in alternativa e fuori dalle discipline ufficiali, progressivamente negli ultimi anni si registra la ricerca di un confronto da operare all’interno delle strutture tradizionali di produzione del sapere, ridefinito come mainstream, entro il quale confluire con la finalità di far prendere al fiume principale nuove e diverse direzioni (v. Miranda Fricker, Jennifer Hornsby, The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, 2000).

    Non si può tuttavia trascurare che la prospettiva femminista, anche a seguito di questo nuovo posizionamento, è rimasta comunque confinata entro i margini ristretti dei cosiddetti “cultural studies” (Adriana Cavarero, Franco Restaino, Le filosofie femministe, 2002, p. 224), insieme eterogeneo in costante mutamento che ingloba anche gli studi di genere (gender studies), considerati, però, “un’altra cosa” rispetto alle antiche e nuove scuole, pratiche di pensiero e di ricerca, specie in ambito filosofico-giuridico.

    Il volume Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, curato da Thomas Casadei, invece, chiamando a dialogare studiose da tempo impegnate in un’attività di ricerca influenzata dalla prospettiva femminista, traccia una mappa delle riflessioni prodotte sul rapporto tra genere e diritto nel contesto accademico, soprattutto in quello angloamericano, senza tralasciare le esperienze maturate nei luoghi di produzione del diritto.

    I contributi raccolti nel volume sono organizzati dal curatore a partire da interrogativi cruciali per questo nostro atelier sul femminismo giuridico: esiste e quali sono i tratti di una teoria femminista del diritto? Quali risposte questa teoria può offrire alla società contemporanea?

    Intorno alla prima domanda il curatore chiama a dialogare Carla Faralli, Susanna Pozzolo e Orsetta Giolo. Faralli apre l’opera ripercorrendo «la storia dei diritti» e, al contempo, del progressivo svelamento dell’esclusione delle donne dal loro godimento attraverso il pensiero e l’azione politica di Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft e Harriet Taylor che hanno preparato il terreno per il riconoscimento giuridico dell’uguaglianza formale. L’uguaglianza sostanziale è stata invece questione affrontata, evidenzia l’autrice ricordando le traiettorie tracciate da Iris Marion Young, Martha Minow, Carol Smart, Carol Gilligan, Joan C. Tronto e Catherine MacKinnon, solo nel contesto del «femminismo della differenza», o più correttamente, della sexual difference. Dopo un’istantanea sulla scuola scandinava di Women’s Law rappresentata da Tove Stang Dahl, l’autrice segnala la scarsa ricezione nella ricerca italiana dei Women’s studies, in particolare in ambito giuridico dove comunque rilevano i contributi significativi di Letizia Gianformaggio e Tamar Pitch che l’autrice non manca di menzionare, rinnovando alla comunità scientifica italiana l’invito rivolto da Martha Nussbaum al contesto accademico tradizionale «di non arrendersi alla tirannia dell’abitudine» (p.13).

    Continuando il percorso nel pensiero femminista sul diritto, nei saggi di Susanna Pozzolo Una Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico e di Orsetta Giolo Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture, si pone la questione definitoria della teoria femminista del diritto, ripresa poi dal curatore nella sua postfazione: all’espressione “femminismo giuridico”, per la quale ha optato questo nostro atelier, nel volume si preferisce quella di “giusfemminismo”, che secondo Casadei consente meglio «di collocare la riflessione femminista […] nell’orizzonte di riflessione filosofico-giuridico».

    Pozzolo, riprendendo il saggio di Ann Scales del 1981 Towards a feminist Jurisprudence, si interroga sulle finalità del giusfemminismo, individuando quale compito primario quello di «far luce, di chiarire ciò che rimane nascosto, denunciando l’artificialità culturale della normalità». Individuando come idea di fondo delle diverse varianti della feminist legal theory quella «di porre in luce le strutture nient’affatto neutrali determinate dalla società patriarcale per tentare di ridirigere il diritto, modificandone il fine in modo da liberare le donne dalla discriminazione e dalla subordinazione», l’autrice vede nel diritto uno strumento di cambiamento se attraversato da un lato da un’indagine volta alla sua decostruzione, e dall’altro da un tentativo di riformulazione del del ragionamento giuridico su nuove basi che tengano conto dell’esperienza delle donne, rimanendo tuttavia su un piano prevalentemente emancipazionista. L’autrice, infatti, rileva l’assenza di una politica del diritto che si ponga in continuità con la logica delle pari opportunità che ha prevalso nel secolo scorso.

    Di segno più radicale, più in linea con il percorso che questo atelier vuole tracciare, appare invece l’obiettivo che riconduce al giusfemminismo Orsetta Giolo: lo svelamento dell’origine sessista-maschile-sessuata del diritto deve condurre ad una «riarticolazione dell’impianto teorico e pratico che regge i concetti e gli strumenti giuridici in un’ottica inclusiva delle diverse soggettività». Per fare ciò, secondo Giolo, occorre superare la diffidenza che ha espresso, da un lato, il femminismo, in particolare quello italiano, verso il diritto e, dall’altro lato, il contesto accademico verso il femminismo. Giolo procede quindi a individuare le dimensioni che caratterizzano il giusfemminismo, distinguendo tra giusfemminismo teorico, metodologico e ideologico.

    Il primo, caratterizzato da una pluralità di elaborazioni, espressioni del femminismo di prima, seconda e terza ondata, si connota proprio per la sua molteplicità, caratteristica che è spesso letta come segno di sua frammentazione e «irrappresentabilità» nei termini di una teoria. Sotto il profilo metodologico Giolo valorizza l’analisi del materiale giuridico condotta svelando la falsa neutralità delle impostazioni generalmente condivise, con la volontà di individuare strumenti giuridici rappresentativi di tutti i soggetti, non solamente «quelli corrispondenti al parametro del cosiddetto neutro-maschile». Giolo mette in guardia infine sulla deriva ideologica di rappresentare «un’identità femminile “essenzializzata”, serialmente determinata, uniforme e condivisa da tutte le donne». Rischio in parte smorsato secondo l’autrice dalla via giurisprudenziale dei singoli casi, spesso preferita alla produzione legislativa. Alla luce delle considerazioni sul rischio di una deriva essenzialista del giusfemminismo, Giolo approfondisce il concetto della soggettività politica e giuridica delle donne come singole nel contesto di una società multiculturale ricordando, su insegnamento di Letizia Gianformaggio, le strategie volte a contrastare la soggettività delle donne al di fuori dei gruppi (oscurantista, assimilazionista e paternalistica dei liberali), aggiungendovi quella identitaria «che stronca sul nascere qualsiasi rivendicazione femminista rinnegando la possibilità di un’unità identitaria delle donne e quindi di un’unità delle rivendicazioni delle stesse» .

    Il giusfemminismo, nella riflessione condotta da Giolo, mostra tutte le sue potenzialità, rivelandosi valido non solo per le donne, ma «in grado di produrre un miglioramento significativo nel modo di intendere, di applicare e di vivere il diritto stesso», infatti viene messo alla prova dal curatore quale cornice teorica e approccio metodologico per affrontare questioni specifiche, valorizzando le esperienze di ricerca, professionali e politiche delle autrici.

    In tema di violenza maschile sulle donne si confrontano Barbara Spinelli e Chiara Sgarbi; Alessandra Facchi e Lucia Re rileggono il pensiero di Catherine MacKinnon interrogandosi sugli stereotipi che rischiano di generarsi dalla tematizzazione della “differenza sessuale”, mentre Caterina Botti e Patrizia Borsellino affrontano le prospettive femministe nel dibattito bioetico contemporaneo e l’attenzione ai diritti delle donne nei diversi orientamenti della stessa bioetica; Brunella Casalini e Maria Giulia Bernardini dialogano sugli stereotipi che potrebbero derivare dalla pratica/etica della cura approfondendo i concetti di vulnerabilità, dipendenza e autonomia in presenza di corpi sessuati, ma anche disabili, sia nella dimensione privata, sia in quella pubblica del lavoro, della rappresentanza e delle istituzioni (Susanna Pozzolo e Rosa M. Amorevole).

    L’insieme dei saggi raccolti permette di cogliere come il progetto sia nato e si sia sviluppato dalla diretta sperimentazione di una «postura di ascolto e dialogo» all’interno del personale percorso di ricerca e didattica del curatore, come pure nella dimensione pubblica del suo impegno politico. Così Casadei tocca due questioni particolarmente significative per questo nostro atelier: la prima è la dimensione della relazione di reciprocità e orizzontalità, attitudine per lo più sconosciuta alle strutture tradizionali di produzione del sapere e che questo atelier si propone di indagare quale presupposto metodologico per un approccio alla ricerca innovativo; la seconda riguarda la scelta/necessità di posizionarsi in prossimità dell’oggetto di indagine senza neutralizzare il coinvolgimento politico individuale finalizzato a produrre mutamento sociale, in direzione del quale convergono tutte le autrici del volume, seppure con strategie non omogenee.

    Rilevante, ma problematica nell’ottica di questo nostro Atelier, è invece la distinzione che corre lungo tutta l’opera tra giusfemminismo e femminismo giuridico. Il primo, inteso come disciplina entro cui ridefinire categorie e strutture dell’ordinamento giuridico nel suo insieme, di fatto viene messo all’opera nei contributi raccolti ancora intorno ai problemi e agli interessi delle donne, per di più attraverso il pensiero di autrici che operano in ordinamenti giuridici diversi e nel solco di una strategia di negoziazione da attuare prevalentemente attraverso la legge (con inevitabili esiti emancipazionisti). Mentre il femminismo giuridico indica nel volume l’insieme delle posizioni del femminismo sul diritto.

    Questo Atelier, invece, intende discutere e avviare ricerche intorno all’ipotesi di un femminismo giuridico inteso innanzitutto come produzione di teoria ed esperienza giuridica che, oltre a non scindersi mai, possa in sé costruire le basi di un vero e proprio approccio metodologico alla ricerca sociologica e filosofico-giuridica, nonché all’azione giuridica senza tralasciare le implicazioni con la politica. Una teoria, in altre parole, che non appiana i conflitti e non limita gli eccessi rispetto ai confini disciplinari, invitando ad una «pratica politica costitutiva di soggetti», fertile proprio perché eccedente ed eccessiva, con «ambizioni generali» di analisi e ricerca, dal momento che «il mondo è attraversato dal genere e da esso organizzato» (Tamar Pitch, Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico, in Emilio Santoro (a cura di), Il diritto come questione sociale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 110).

    Un’altra questione che sollecita un confronto urgente è quella del concetto di eguaglianza nel suo confronto con le differenze di cultura, ma anche con le disparità di “capacità” dei corpi: nei contributi raccolti tale confronto avviene utilizzando quale paradigma di lettura e di risposta a quello della differenza sessuale – nella declinazione prevalentemente data dal femminismo americano “culturale” che per sexual difference indica una serie di caratteristiche e atteggiamenti considerati propri del femminile. Così le molteplici differenze affrontate (tra tutte, quelle determinate dalle disabilità) risultano a loro volta costituire connotati di gruppi di soggetti che per quelle differenze si distinguono e tra loro riconoscono conducendo battaglie comuni sul piano del diritto, visto però di nuovo come strumento per appianare quelle stesse differenze costitutive della loro soggettività.

    Il diritto così è chiamato non solo a farsi due, ma a moltiplicarsi all’infinito, continuando però a mantenere invariata la propria struttura  e rispondendo solo come strategia di risoluzione di conflitti tra differenze. Uno spunto per spostare la riflessione ci viene, invece, proprio dal saggio di Giolo contenuto nel volume, che avvia un confronto con il pensiero di Letizia Gianformaggio, per la quale eguaglianza e differenza/e non solo non si escludono, «ma si implicano a vicenda, sia sul piano descrittivo che su quello normativo» (Tamar Pitch). Il punto da cui ripartire per avviare nuove riflessioni comuni è, allora, proprio questo.

  • Per un Femminismo Giuridico

     Di Anna Simone, Ilaria Boiano, Caterina Peroni

     

    Come fare, quali parole possiamo usare oggi per rinominare il rapporto tra femminismo e diritto?

    A partire da questa domanda ci siamo ritrovate con l’intento specifico di avviare una sezione Iaph per rilanciare questo rapporto critico e per valorizzare, al contempo, ogni ricerca, ogni presa di parola  che vada in questa direzione. Ma cosa vuol dire ripensare oggi il femminismo giuridico, o comunque un femminismo che si relaziona al diritto?

    Nel Digesto delle discipline civilistiche del 1992, apparve per la prima volta la voce “Femminismo giuridico” nella quale, non senza accenti critici, Sylviane Colombo ricostruiva in diretta la nascita del femminismo giuridico negli Stati Uniti, segnalandone quale aspetto stimolante la critica all’autorità e alla logica giuridica che accomunava i molteplici filoni di pensiero che si andavano sviluppando. Punto di partenza comune delle riflessioni femministe sul diritto è scorto da Colombo nel rifiuto del linguaggio formale a favore di forme di espressione che rispettino gli aspetti emotivi e non razionali della vita e delle situazioni concrete che il diritto si trova ad affrontare. Le proposte e i rimedi però non sono unanimi né univoci e Colombo li ripercorre, seppure sinteticamente, contrapponendo coloro che rifiutavano tout court il linguaggio giuridico, anche se integrato dai concetti di sesso e genere, a coloro che si proponevano di influenzare le percezioni sociali e culturali attraverso il contenzioso strategico e la produzione di nuove leggi (come ad esempio in materia di pornografia). Nell’insieme, secondo l’autrice, il femminismo giuridico, così come si stava delineando nel panorama accademico femminista americano, non avrebbe portato concretamente a modelli nuovi, e ciò secondo Colombo a causa, da una parte, dell’assenza di un quadro teorico serio che facesse da cornice alle analisi e, dall’altra parte, per il generalizzato disimpegno delle giuriste femministe ad elaborare un quadro metodologico articolato. Nonostante l’eterogeneità delle prospettive femministe e la loro tendenza a non essere facilmente “disciplinabili” in categorizzazioni nette, interrogando il senso stesso della classificazione tra discipline e prospettive, diverse autrici hanno comunque provato a sistematizzare le diverse fasi del pensiero femminista sul diritto, a partire dalle differenti tematizzazioni dei relativi concetti fondanti. Una di queste è Carol Smart, con la sua nota tripartizione storica del dibattito anglosassone: il diritto è sessista, il diritto è maschile, il diritto è sessuato. Questa suddivisione può essere utile a comprendere come gli elementi analitici descritti precedentemente siano presenti in ogni declinazione del pensiero femminista, anche se in forme contraddittorie ed eterogenee tra loro, e restino i nodi intorno ai quali il femminismo continua a produrre un discorso politico e un dibattito pubblico che insiste sulle categorie del soggetto, dei diritti, delle differenze, del genere e dei corpi.

     

    Il femminismo giuridico nel panorama italiano e internazionale proprio su tale terreno ha giocato la sua partita negli ultimi venti anni, concentrandosi soprattutto sul rapporto conflittuale che intercorre tra donne/diritto/diritti, contrapposizione che è sempre stata, a ben guardare, segnata in prevalenza dalla rivendicazione emancipazionista. Il diritto positivo statuale e prima ancora quello naturale, direttamente espressione della volontà di Dio o del Principe, si è sempre basato su un’idea di universalismo direttamente emanata da un Uno neutro e maschio, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. A partire da qui le lotte per i diritti delle donne in una lunga stagione inaugurata da Olympe de Gouges, dalle suffragette, dalla nascita delle pari opportunità che ha attraversato tutto il ‘900. Le studiose femministe hanno preso parola più volte su donne/diritto/diritti in un’alternanza di approdi e derive, suggerendo di volta in volta più che una metodologia, strategie e posizionamenti funzionali ad obiettivi politici precisi intorno alla questione del soggetto di diritto/dei diritti. Ma ha senso solo farsi due per chiedere al diritto di “cedere” parti di se stesso alle donne se non si smuovono alla base i fondamenti che lo hanno strutturato nei secoli?

     

    Nel 1987 un gruppo di pensatrici italiane della differenza sessuale pubblicava un testo, Non credere di avere dei diritti, nel quale a proposito della giustizia e del diritto si sostenevano alcune tesi: il diritto è pensabile solo come traducibilità e fonte dell’esistenza sociale; la giustizia può darsi al di là della legge e del diritto attraverso la formula del giudizio politico sulle ingiustizie; fare giustizia significa praticare, ognuna nel luogo in cui si trova, un’idea di mondo giusto basato prevalentemente sulla valorizzazione dell’esperienza e della trama di relazioni. A partire da qui molte giuriste, filosofe e sociologhe del diritto hanno cominciato a scardinare sia l’idea di un diritto che debba rispondere solo al soggetto “neutro” e de-sessuato, sia l’idea secondo cui il diritto in sé e assai poco interessante per il femminismo. Testi, lavori, ricerche, libri introvabili che vorremmo rimettere al centro della riflessione contemporanea per verificarne scarti e resistenze rispetto alla lettura dei fenomeni giuridici contemporanei.

     

    L’obiettivo di questa pagina che stiamo inaugurando, tuttavia, avrebbe anche l’ambizione di spostare e soffermarsi sul presente. Non ci interessa tanto ripercorrere la storia del rapporto tra donne/diritto/diritti, né fare una rassegna su cosa fa il diritto per le donne. Al contrario riteniamo che oggi più che mai vada risignificato il senso e la portata del femminismo giuridico intendendolo soprattutto come metodo, come approccio e come sapere critico in grado di spostare la geografia dei concetti che lo caratterizzano alla base. Un femminismo giuridico utile a tutti e tutte.

     

    La critica femminista al diritto è situata, ma può parlare a tutti perché assume l’esperienza come punto di partenza per l’analisi e la trasformazione della società, decostruendo il soggetto universale del diritto e dei diritti, avulso dalla realtà materiale dei conflitti e delle relazioni. L’esperienza mette al centro della prospettiva femminista il corpo, un corpo non neutro, non in-dipendente, ma viceversa completamente immerso nelle reti di relazioni di potere, situato perché collocato in qualche punto della realtà sociale e allo stesso tempo perché da lì assume una prospettiva parziale e prende posizione. Il femminismo giuridico, pertanto, per noi è anche e soprattutto produzione critica dei saperi giuridici, irruzione di forme di esperienza impossibili da tradurre nel diritto positivo di matrice statuale, disvelamento delle contraddizioni e dei paradossi che caratterizzano lo stesso formalismo giuridico, nonché risignificazione permanente dei nodi conflittuali che si producono tra diritto e società e ri-valorizzazione del diritto stesso come esperienza.

     

    Ci proponiamo, quindi, di scardinare dalle fondamenta i metodi, le discipline e le categorie, smascherandone la parzialità e le dinamiche di forza e potere che le determinano; e al contempo desideriamo esplorare e sviluppare saperi giuridici altri, in sintesi «fare mondo».

    Per realizzare tali finalità questa pagina sarà il luogo dove poter tracciare una genealogia viva, mobile, dialogante, creativa del femminismo giuridico: raccoglierà quindi pubblicazioni, siti,  recensioni di testi e articoli, convegni, seminari, bibliografie che vanno in questa direzione e sarà porto da cui salpare con nuove ricerche, nuovi pensieri e nuovi lavori in grado di “fare la differenza” rispetto al formalismo giuridico rimettendo al centro le politiche del desiderio e caratterizzato l’esperienza femminista, disvelando l’irriducibilità della giustizia al potere legislativo.