• Femminismo Giuridico. Una riflessione.

    Femminismo Giuridico. Una riflessione.

    FEMMINISMO GIURIDICO. Una riflessione.

    Il 22 giugno 2019 è stato presentato a Milano in Libreria delle donne il libro Femminismo Giuridico, edito da Mondadori Università, 2019, a cura di Anna Simone, Ilaria Boiano e Angela Condello, anche autrici del testo con altre. La discussione si è svolta guidata da Lia Cigarini, che ha coinvolto le altre giuriste e il pubblico presenti al circolo.

    di Chiara Calori

    Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data di addentrarmi in questa lettura: da laureanda in giurisprudenza, nello specifico in filosofia del diritto, ho avuto come principale difficoltà nei miei studi quella di dovermi confrontare con concettualizzazioni del diritto molto astratte, sia nel caso di quelle più tradizionali e più o meno superate, sia nel caso delle nuove elaborazioni, presentate come sovversive di quelle precedenti ma poi in fondo molto simili alle prime. Questo libro si pone anch’esso come radicale riflessione sul e tentativo di ripensamento del diritto ma, come vedremo, non finirà per tradire le sue intenzioni.

    Da queste prime note emerge che è sentita un po’ ovunque l’urgenza di ripensare il diritto, ma ciò che forse permetterà a questa strada di funzionare al contrario delle altre è l’aver ben chiaro il contesto nel quale ciò deve avvenire. Qui in questo luogo – la Libreria delle donne di Milano – lo si è detto e ripetuto più volte nell’anno passato, e lo si continua a dire: è in corso un cambio di civiltà, e il paradigma ‘diritto’ non può restare invariato, ma anzi va “rivoltato come un calzino”, come dicono le autrici nell’introduzione (p. 5). Parlare di “femminismo giuridico” significa precisamente questo, mettere totalmente in discussione il concetto e il modello giuridico, a partire da coordinate precise: come punto di partenza la differenza sessuale, il fatto di essere nata donna (o uomo), che è rilevante nel pensare il reale, diritto compreso, e permette di evitare di cadere nella trappola del pensiero unico o universale, presentato come neutro quando invece è sessuato ed ha come modello di riferimento l’“uomo, adulto, bianco, sano, etc …”[1]. Il punto di arrivo, inteso come méta verso cui si tende, è altrettanto preciso, ed è la libertà femminile.

    Le autrici illustrano bene nel libro che tipo di diritto emerge da questo approccio, io mi limiterò qui ad esporre la struttura del testo, per esplicitarne poi quei passi chiave della loro riflessione che mi hanno molto colpito.

    Il libro è strutturato nel modo seguente: nella prima parte i saggi riflettono sul rapporto tra diritto e femminismo a partire dall’interazione di alcuni concetti, come nei capitoli “Diritto/Diritti/Giustizia” o “Cittadinanza/Frontiere” (scritti rispettivamente da Anna Simone e da Ilaria Boiano), mentre la seconda parte è composta da saggi che riflettono su quel rapporto a partire dal pensiero di una specifica giurista e femminista contemporanea, come ad esempio Lia Cigarini e Silvia Niccolai, la prima fondatrice insieme ad altre della Libreria delle donne di Milano e grande pensatrice nell’ambito giuridico e in quello della politica delle donne; la seconda docente di diritto costituzionale presso l’Università di Cagliari e importantissimo e prezioso incontro per la Libreria, le cui frequentatrici (e frequentatori) sono state in più occasioni accompagnate da lei nella riflessione su questioni importanti, come la maternità surrogata e la prostituzione.

    Passando ai contenuti del libro, ciò che colpisce è innanzitutto l’approccio al diritto, affrontato da quella ben definita dalle autrici come una prospettiva ‘ariosa’, che estende lo sguardo anche a ciò che non è tradizionalmente considerato inerente al diritto. Qui ho percepito come massima la divergenza rispetto allo stile accademico, che procede esattamente all’opposto: l’idea alla base è che il sistema giuridico sia un tutt’uno bastante a sé stesso, e che il ragionamento ad esso relativo da lì parta e lì finisca. Ci sono dei tentativi di apertura, per esempio ad opera di una corrente chiamata “neocostituzionalismo”, che prova a rendere il diritto permeabile alla realtà cercando un dialogo tra il mondo dei principi e delle regole giuridiche e quello dei valori morali. Ma questa apertura all’esterno è in realtà temuta e, in ultima analisi, falsa, traducendosi in un diritto che si camuffa da morale o viceversa. Insomma, non si esce dal seminato.

    Diversamente, nel femminismo giuridico il diritto è collocato in una rete più ampia, che lo mette in comunicazione con elementi apparentemente molto lontani dal mondo giuridico, vale a dire altri saperi e altre pratiche, in primis quelli del corpo e quelle dell’esperienza reale. Così, è impensabile non partire dal corpo per ragionare in termini giuridici sui temi della sessualità femminile e dell’aborto[2], come è necessario restare sul piano concreto per pensare in termini di differenza (sessuale) ed uguaglianza (sostanziale)[3].

    Questo è importante non solo perché mette in discussione il diritto in sé, ma anche perché problematizza un altro aspetto, che riguarda la sua materia prima: il linguaggio giuridico, e in particolare la sua recente tendenza ‘totalizzante’, che lo porta a voler intendere e spiegare tutto (o certamente vi aspira). Il diritto è uno dei linguaggi che ci sono a disposizione, le regole giuridiche sono alcune delle regole che guidano la realtà e i rapporti sociali, e nemmeno sono le principali[4]. Mi sono chiesta cosa venga prima, se la dimensione giuridica o l’esperienza concreta e, mentre vorrei poter rispondere che è la seconda a guidare e orientare la prima, mi dico anche che questa è solo una possibilità, e al momento serve di più avere consapevolezza del meccanismo inverso, ossia del portato simbolico del diritto nella realtà. Il simbolico, l’ho imparato qui, è un piano che è in grado di influire sulla realtà, di modellarla anche, per cui è bene indagare le costruzioni simboliche che filtrano dal diritto nella realtà attraverso il linguaggio. Nei saggi del libro si discute, tra le altre cose, del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità (entrambi elaborazione del femminismo di stato e detti anche ‘cultura giuridica minima’), o della logica della prevenzione in ambito penale: queste sono tutte categorie giuridiche da cui discendono esplicite collocazioni simboliche della donna nella posizione di vittima o soggetto che va tutelato. A questo proposito, segnalo un interessantissimo documentario, a sua volta segnalatomi da Silvana Ferrari, della Libreria delle donne di Milano, su una giudice della Corte Suprema Statunitense, Ruth Bader Ginsburg[5], la quale svela la sottile comunicazione che c’è dietro legislazioni come quelle che regolamentano l’aborto: di fatto una implicita affermazione dell’incapacità della donna di decidere per sé e del bisogno che altri (più spesso che altre) lo facciano per lei. Svelare tali operazioni simboliche è uno degli obiettivi che si sono date le teorizzatrici del femminismo giuridico, in modo da mettere in guardia da ragionamenti suggestivi dotati di una logica apparentemente perfetta, che però non va nel senso della libertà femminile.

    Ma è possibile o, prima ancora, desiderabile ricercare la libertà femminile attraverso il diritto? Lia Cigarini osserva come questa si sia realizzata al di fuori delle leggi e prima di queste, quindi suggerisce che è da valutare “di volta in volta l’opportunità o meno di fare ricorso al diritto”[6]. Ci si deve porre rispetto a questo con strategie che possono portare a fare un passo indietro, a chiedere che il diritto interagisca con certe problematiche con l’astensione piuttosto che con un intervento normativo, ed è quello che sempre Lia chiama “vuoto legislativo”. Perché il diritto non è né l’unica né la principale dimensione (e nemmeno, come abbiamo visto, l’unico o il principale linguaggio) dell’esperienza. Questa strategia si è resa[7] e si rende necessaria rispetto ad un diritto che è patriarcale e costruito a dimensione di ‘uomo’, come si diceva in apertura, ma è una necessità anche di fronte ad elementi che non sono definibili una volta per tutte, quali la differenza sessuale o la singolarità delle esperienze, a partire dalle quali si sviluppa la riflessione del femminismo giuridico.

    Questa è una prima strategia, ce n’è un’altra, altrettanto se non più ambiziosa: si può cioè aspirare ad un diritto giusto. Come dice Anna Simone nel suo saggio su Silvia Niccolai, “persino la legge può divenire giusta”, e lo diventa per le donne “quando le libera” (p. 146). Qui si realizza la fusione tra libertà (femminile) e giustizia, due elementi che vanno insieme[8] e che rappresentano l’obiettivo ultimo, la méta verso cui tendere, nel pensiero di queste giuriste e studiose del diritto. E che ci riporta al punto di partenza, vale a dire alla necessità di ripensare completamente il diritto. Per concludere vorrei citare un importante esempio di rielaborazione del diritto, proprio a partire dalla giustizia. In Femminismo giuridico essa viene declinata con un taglio estremamente concreto, ricostruita a partire da Aristotele. Io la vorrei richiamare qui con una formulazione analoga nel contenuto, ma a me più vicina perché viene da uno dei miei primi incontri con il pensiero giuridico femminista, avvenuto sempre grazie alla Libreria delle donne di Milano. Elizabeth Wolgast, nel suo libro La grammatica della giustizia (1991), afferma: “(…) ritengo che la giustizia non si possa prescrivere, che non abbia una forma data; è una creatura dei nostri sforzi, della nostra immaginazione, della nostra esigenza. Noi ceselliamo faticosamente delle risposte al male, non per soddisfare qualche immagine preconcetta della giustizia, ma per affrontare le insidie dell’ingiustizia. (…) La giustizia entra nelle nostre parole quando un’ingiustizia o un torto ci portano a reclamarla. La giustizia appare allora come un correttivo indefinito all’ingiustizia, piuttosto che una cosa definibile di per sé”.

    Ringrazio lei, le autrici di questo libro e le giuriste il cui pensiero è lì riportato per aver fornito a me, come sicuramente forniranno ad altre e altri, nuovi strumenti per orientarmi nella comprensione, nell’analisi e nella critica del diritto e della realtà.

     

    Femminismo giuridico

    [1] Con le parole di Valeria Verdolini, autrice del saggio Devianza/Questione criminale/Sicurezza (p. 74). Anche la nostra stessa Costituzione ricalca la misura maschile: per Lia Cigarini, “il patto costituzionale non è stato sottoscritto dalle donne” (p. 157).

    [2] È l’argomento del saggio di Angela Condello, Sesso/Sessualità/Riproduzione, pp. 39-54.

    [3] Coppia analizzata nei saggi Differenza/Eguaglianza, di Chiara Giorgi, e Letizia Gianformaggio e l’eguaglianza giuridica, di Angela Condello.

    [4] Riprendo qui una delle osservazioni finali del saggio di Ilaria Boiano su Tamar Pitch, la quale “ricorda che “viviamo in un universo di regole di vario tipo”, non solo e neanche principalmente giuridiche, che informano rapporti (anche di potere) e relazioni sociali”, in Tamar Pitch. Differenza, differenze e diritti fondamentali, p. 129. Al riguardo Anna Simone, a partire da Niccolai, ribadisce che il diritto “può diventare un modo [tra gli altri] attraverso cui l’esperienza soggettiva prende parola”, in Silvia Niccolai o dell’esperienza giuridica come esperienza, p. 133.

    [5] Alla corte di Ruth (titolo originale in inglese RBG), 2018, regia di Julie Cohen e Betsy West, uscito in Italia a luglio 2019.

    [6] Ilaria Boiano su Lia Cigarini, p. 155.

    [7] Per esempio nel caso dell’aborto, per il quale alcune femministe italiane chiedevano la semplice depenalizzazione senza l’appesantimento di una sua regolamentazione, opzione che poi alla fine ha vinto.

    [8] Anna Simone, sempre parlando di Silvia Niccolai, rileva questa “tensione continua verso un’idea di giustizia in grado di travalicare i confini della legge” (p. 131).

  • Call For Papers “Mater Iuris”

    Call For Papers “Mater Iuris”

     

     Mater Iuris

    Il diritto della madre: uscire dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione

     

    Convegno presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, via Conservatorio 7, 29 novembre 2018, Sala Lauree.

    Comitato scientifico: Valentina Calderai (Diritto privato, Università di Pisa), Daniela Danna (Sociologia, Università di Milano), Olivia Guaraldo (Filosofia politica, Università di Verona), Silvia Niccolai (Diritto costituzionale, Università di Cagliari), Elisa Olivito (Diritto costituzionale, Università di Roma), Susanna Pozzolo (Filosofia del diritto, Università di Brescia), Monica Santoro (Sociologia, Università di Milano)

     

    Il convegno intende stimolare una riflessione delle giuriste e di tutti coloro che studiano la società intorno ad una coppia di domande: ci chiediamo se sotto la rivisitazione paritaria e neutra, che ha interessato nel corso degli anni il diritto di famiglia, non sia all’opera ancora, o nuovamente, un diritto prevalente del padre, e se questo assetto non possa essere ripensato, alla luce del patrimonio del pensiero femminista nel diritto. A questo pensiero intendiamo richiamarci, nelle sue ricche sfaccettature, che annoverano figure e percorsi diversi, ma sono tutte accomunate dalla critica nei confronti dell’automatismo della parità e dell’aspirazione alla mera simmetria dei sessi; riflessioni che hanno saputo sempre, partendo dalle donne, parlare del mondo, riconoscendo e criticando i modelli di convivenza che si sono venuti affermando, i quali condizionano e influenzano, anche, l’argomentazione giuridica e la riflessione sociale.

    Si pensi all’elaborazione della nozione di ‘uguaglianza valutativa’ di Letizia Gianformaggio; all’ampia riflessione che approfondisce l’intreccio fra capitalismo e patriarcato e, in questa cornice, alle considerazioni di Carole Pateman sul ‘contratto sessuale’ e sulle ambiguità del concetto di ‘genere’; oppure alla riflessione che coglie, con Martha Fineman, il legame tra la “neutralizzazione” della madre e le esigenze del mercato. Oppure, agli studi che hanno riconosciuto nella medicalizzazione del corpo femminile, della gestazione e del parto, l’annuncio di una idea di soggettività e di socializzazione basate sulla ‘managerializzazione del sé’, che si sono col tempo rivelate cruciali nella costruzione della governamentalità ‘neo-liberale’, come nella lettura di Barbara Duden; e ancora alle ‘istituzioni della maternità’ di cui parla Adrienne Rich, che possono assumere storicamente forme diverse, ma riproporre identiche finalità espropriative e di controllo sulle donne, in particolare nella surrogazione di maternità.

    Molti sono gli ambiti che si aprono e che possono essere esplorati, sia in chiave di diritto positivo, sia di analisi filosofica e sociologica, a partire da una riflessione volta a interrogare problematicamente una simmetria giuridica dei sessi nella procreazione che neutralizza la donna.

    In particolare, da un lato, è stato da lungo tempo sottolineato che l’approccio ‘neutro’ ai temi della famiglia in nome della “parità” e della “fungibilità tra i sessi” può nascondere una nuova insidiosa discriminazione, nel senso di un trattamento incongruo e inappropriato, e di una perpetua svalorizzazione, nei confronti dell’esperienza femminile. Oggi, sul terreno della concreta esperienza giuridica, segnali significativi di simili insidie vengono chiaramente alla luce quando, in nome di un interesse superiore del minore tutto declinato nel cono di un principio paritario di bi-genitorialità, l’applicazione dell’affido condiviso apre a tragiche contraddizioni nei casi di conflittualità e di violenza. Più equa ci appare una prospettiva che, ben oltre il discorso individualista e il suo correlato paritario – oggi egemoni nel diritto – faccia spazio, proprio nel diritto, a una concezione costitutivamente relazionale della soggettività, nei suoi aspetti più concreti e materiali.

    D’altro lato, è consolidata la consapevolezza che la famiglia, organismo centrale nell’autonomia sociale, risente delle dinamiche interpretative e delle pratiche che interessano il “governo” delle soggettività, e l’idea stessa di individuo e di persona, pratiche che hanno un loro centro nevralgico nella regolazione della fecondità femminile e degli istituti connessi. In questo quadro, rappresenta una sfida interrogare, per un verso, il concetto neutro di ‘omogenitorialità’– che si sostituisce a espressioni, sessuate, quali ‘doppia maternità’ e ‘doppia paternità’ – e, per l’altro verso, confrontare la rivendicazione di un principio neutro di “genitorialità alla nascita” con il principio mater semper certa – universale fino all’introduzione dell’istituto giuridico della surrogazione di maternità in California con Johnson v Calvert (1993). Riteniamo che la regula juris del mater semper certa possa essere interpretata oggi in chiave favorevole a nuove dimensioni di libertà femminile, traducibili in istituti giuridici capaci di rispecchiare la differenza sessuale.

    In questa cornice possiamo enucleare, esemplificativamente, alcune domande:

    • È possibile sviluppare un “universalismo” a partire dalla prospettiva femminista o l’analisi femminista deve essere annoverata tra quelle politiche “parziali” e/o di parte?
    • Si può andare oltre l’anatema “essenzialista” che colpisce ogni uso politico e intellettuale dell’idea di differenza sessuale?
    • Quali sono le connessioni tra prospettiva femminista e critica all’intreccio tra capitalismo e patriarcato?
    • Come tener conto della differenza sessuale nella generazione e nella filiazione?
    • Quali i percorsi della soggettività giuridica e dell’idea di libertà nelle visuali critiche del diritto, giusfemministe e della differenza sessuale?
    • Donna, concepito, terzi: come individuare la libertà femminile nella generazione, in una scena della filiazione sempre affollata da ulteriori interessi?

    All’interno di queste linee, possono essere individuati ambiti più specifici per l’indagine teorica e/o empirica, ad esempio:

    • la filosofia e le applicazioni della legge che impone l’affido condiviso (e il collocamento della prole);
    • il concetto di ‘bi-genitorialità’;
    • il tema (e una definizione) dell’‘interesse del minore’;
    • la surrogazione di maternità;
    • status familiari e riproducibilità tecnica della procreazione: l’impatto delle nuove tecnologie sulle istituzioni giuridiche della parentela;
    • prospettive di analisi economica e giuridica del mercato della riproduzione umana;
    • differenza sessuale e procreazione delle “coppie same-sex”;
    • il nuovo lessico dei tribunali minorili e l’idea di famiglia che ne emerge;
    • come cambiano l’idea di famiglia e di libertà nella generazione quando si inserisce come parametro il “progetto di genitorialità”;
    • come può ripensarsi il diritto a partire da una soggettività costitutivamente in relazione.

     

     

    BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

     

    Ci piacerebbe che alcune opere fossero comune riferimento nel dibattito fra noi. Ne elenchiamo alcune, ma volentieri ne recepiremo altre che ci verranno suggerite: C. Pateman, Il contratto sessuale, Nuova ed. Moretti e Vitali, 2015 – A. Rich, Nato di donna (1977), trad. it. Garzanti, 1996. – B. Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico (1991), trad. it. Bollati Boringhieri, 1996 – B. Duden, L’epoca della schizo-percezione, in A. Buttarelli, F. Giardini, Il pensiero dell’esperienza, Baldini Castoldi Dalai, 2008, p. 109-140. – S. Federici, L. Fortunati, Il grande Calibano, Franco Angeli, 1984 – I. Praetorius, Penelope a Davos. Idee femministe per una economia globale, Quaderni di Via Dogana, Milano, Libreria delle donne 2011- I. Praetorius, L’economia è cura. La riscoperta dell’ovvio, IOD edizioni, 2016 – L. Gianformaggio, Eguaglianza donne e diritto, Il Mulino, 2005 – Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere dei diritti, Rosenberg & Sellier, 1987 – M. Minow, The Supreme Court 1986 term. Foreword: justice engendered, in Harvard Law Review, vol. 101, 1987, pp. 10-95 – A. Cavarero, Il modello democratico nell’orizzonte della differenza sessuale, in Democrazia e Diritto, n. 2, 1990, pp. 221-241.

     

    CALL FOR PAPER

    Invitiamo le studiose e gli studiosi che sentono interesse per i temi che abbiamo delineato a inviare una proposta di paper entro il 15 settembre 2018 all’indirizzo mater.iuris@unimi.it

    La proposta dovrà contenere il titolo dell’intervento e un abstract di circa 1.800 caratteri.

    Coloro la cui proposta sarà accettata riceveranno comunicazione entro il 30 settembre.

    Dopo lo svolgimento della giornata di lavoro, in considerazione dei risultati, stabiliremo se e come proseguire l’esperienza con una pubblicazione.

  • TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI, PARIGI 15-16 Marzo 2018

    TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI, PARIGI 15-16 Marzo 2018

    Sotto richiesta di diffusione dalla Rappresentanza  Internazionale del Movimento delle donne curde e da UIKI-Onlus condividiamo la chiamata rivolta anche a organizzazioni femministe, collettivi e associazioni di donne, giuriste, avvocate, accademiche, giornaliste per la partecipazione il 15 e 16 Marzo 2018 alla importante Sessione del Tribunale Permanente dei Popoli,  a Parigi. 

    L’iniziativa, preceduta e seguita da due conferenze stampa internazionali, durerà due giorni. E’ prevista la partecipazione di molte personalità del mondo accademico di fama mondiale. La sezione avrà le traduzioni in inglese, francese, italiano, turco e curdo.

    L’importanza delle sentenze, con la discussione del Caso di Parigi e dell’omicidio politico delle tre attiviste curde Sakine Cansiz, Fidan Dogan e Leyla Saylemez, vede come fondamentale la presenza e partecipazione di attiviste, giornaliste, accademiche, giuriste, filosofe del diritto. Il verdetto emesso dal Tribunale dei Popoli potrebbe portare ad un esito storico da rimandare alla giurisdizione sovranazionale.

    All’interno della due giorni è attesa la creazione di un Osservatorio Internazionale per la continuazione dei lavori. Qui accademiche e intellettuali potranno essere coinvolte nei lavori di fondazione.

    L’Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici (IADL), l’Associazione Europea dei Giuristi per la Democrazia ed i Diritti Umani nel Mondo (ELDH), l’organizzazione MAF-DAD stanziata in Germania composta da Avvocati tedeschi e curdi, e l’Istituto Curdo di Bruxelles, sono gli organizzatori del Tribunale Permanente dei Popoli (TPP).

    Il programma delle giornate

    Introduzione. Storia del conflitto: con testimoni d’eccezione. Sotto il profilo dei diritti culturali, dei diritti delle donne dei diritti politici e delle risorse economiche.

    Sessione II. Terrorismo di Stato: sentenza di attestazione di crimini di guerra: l’analisi della situazione interna alla Turchia per i coprifuochi di Cizre, Diyarbakir, Sirnax, la violenza contro le donne e  riferimenti all’invasione esterna in corso nello scenario geopolitico siriano.

    Sessione III: Il caso di Parigi: l’assassinio di Sakine Cansiz, Fidan Dogan  e Leyla Saylemez. Testimonianze. Prove, fatti, evidenze.

    il programma sopra sinteticamente delineato, è disponibile intero in lingua inglese qui

    Rilevanza dell’adesione e contatti

    La partecipazione è importante, anche alla luce dei massacri che l’esercito turco sta commettendo nella regione di Afrin in Siria. È possibile partecipare tramite la registrazione della presenza al Tribunale. Le conferme sono da inviare entro il 27 Febbraio.

    Per ulteriori informazioni di contatto: 

    uikionlus@gmail.com

    info@tribunal-turkey-kurds.org – http://tribunal-turkey-kurds.org/  

  • Silvia Niccolai – Se il pensiero critico convalida l’ordine asimmetrico

    A proposito di Fare giustizia. Neoliberismo e diseguaglianze, a cura di Anna Simone e Federico Zappino, Mimesis, 2016,  intervento in occasione della presentazione del volume, Roma, Fondazione Basso, Roma, 9 giugno 2016.

     

    1.Un momento centrale nel diritto è il processo e quest’ultimo, ha scritto Alessandro Giuliani, “è la più complessa delle istituzioni, in quanto rinvia ad aspetti logici (il problema della verità e della prova); etici (l’obbligo di comunicare la verità), politico costituzionali (la posizione del giudice nei confronti del legislatore e delle stesse parti)”. Il diritto rinvia. Al modo in cui la sua funzione viene pensata, alle aspettative in esso riposte, alle mentalità e alle concezioni del mondo, della vita umana, del potere, che si alternano nel corso del tempo. Le sue diverse manifestazioni storiche rimandano, di volta in volta, a una idea di ordine e mettono in campo diverse forme della ragione, nella cornice di due grandi costanti dell’esperienza e delle aspirazioni umane, alle quali il diritto è connesso: l’ordine isonomico e l’ordine asimmetrico.

    Queste costanti incorniciano il tema della giustizia.

    L’ordine isonomico, ispirato all’eguaglianza tra governanti e governati, si riflette nella procedura orientata dalla logica del contraddittorio quale strumento di ricerca del giusto e del vero.  La logica del contraddittorio  “offre al giudice un sapere che nessuna mente individuale potrebbe pretendere di ricercare autonomamente”. Essa, che tende a conclusioni plausibili e ragionevoli, non a dimostrazioni matematiche, guida nella ricerca di una verità probabile ‘eticamente orientata e impegnata’ (Francesco Cerrone): dare a ciascuno il suo, agire secondo buona fede, non lucrare da un abuso. Riconosce come nociva e contraria alla giustizia l’argomentazione sofistica, abusiva, irrilevante e ogni alterazione della parità tra le parti. Per conoscere il giusto trattamento, la giusta retribuzione del torto, o la norma che è giusto applicare interroga, da diversi punti di vista, la natura della cosa, che è circostanziata, e per questo mutevole in diverse circostanze di spazio e di tempo.

    Una forma della ragione dialettica e controversiale è quella presupposta dal contraddittorio; significa confidare nel confronto tra opposte alternative, ‘garanzia logica ed etica della ricerca della verità pratica’, e aspirare a una verità probabile, pertanto rivedibile. Nell’ordine isonomico, in cui il diritto risalta come pratica consistente nella ricerca del giusto, impresa collettiva, sociale: ‘la prova dei fatti rinvia alla funzione assiologica della ragione, che, a sua volta, è assicurata dall’intelletto inteso nel senso classico di intuizione, senso comune, sensus recti et iniusti’. In queste condizioni la quaestio iuris è di carattere qualitativo, il fatto è capace di problematizzare la norma: la giustizia rimanda alla sociabilitas.

    L’ordine asimmetrico si riflette in un modello di razionalità formale e calcolante, in cui uno dei partecipanti al dialogo (il giudice o una delle parti o il legislatore) ‘ha una funzione privilegiata’; qui il contraddittorio è ‘un ostacolo alla ricerca della verità’, il processo è ‘indirizzato a un fine, a un risultato: il pentimento del reo, la difesa della società, la difesa dei diritti soggettivi’, e il processo si piega a  fenomeno  burocratico che svaluta il contributo delle parti perché ‘predilige la configurazione logico-scientifica della decisione giudiziale del fatto’.

    Dove regna l’utopia autoritaria di un ordine ‘senza giudici e senza conflitti’ il diritto è la catena di prescrizioni strumentali al perseguimento dei fini di governo. Fare giustizia si confonde col problema di conquistare il potere di stabilire autoritativamente ciò che è giusto.

    Ricordando le grandi costanti giulianee  non ci sorprendiamo  che il diritto sia  pervaso dalla forma mentale dei nostri tempi, che gli chiedono di farsi strumento di una logica calcolante utile al perseguimento dei fini cari al potere. Oggi impera la logica della messa a valore, che subordina tutto a sé, a  partire dallo spazio, come ricostruiscono Luca Daconto e Carolina Mudan Marelli nel loro saggio. L’ordine asimmetrico tende (nuovamente) a prevalere, alleato (nuovamente) agli abusi della razionalità economica·. Sotto pressioni di questa natura il diritto si riduce a strumento,  a tecnica del potere, onde nessuna norma, prescrizione o regola conveniente all’ordine dato, ai governanti, possa essere discussa dal punto di vista della sua ragionevolezza, congruità, giustizia, da un altro punto di vista, dal punto di vista dei governati.

    Mi interessa chiedermi se noi, gli intellettuali e le intellettuali critiche dello status quo, con le categorie d’analisi, culturali, di discorso che adoperiamo, con l’idea di diritto, e di giustizia, che abbiamo in mente, siamo in grado di, o vogliamo davvero, contestare l’ordine asimmetrico, o non tendiamo invece a convalidarlo.

    2.Le premesse dell’ordine isonomico sono riposte nell’idea che ciascuna persona abbia un suo senso del giusto e dell’ingiusto, sia essere ‘pensante e senziente’ (come direbbe un altro filosofo del diritto, Giuseppe Capograssi), capace cioè di dare un senso autonomo alla propria esperienza e che si riconosce dotato di una forza sufficiente a far valere le proprie ragioni in contrasto con quelle di altri, forza che è anche fiducia. E questo deve essere riconosciuto all’altro, all’antagonista.

    L’ordine isonomico è innegabilmente ancorato a una idea forte del soggetto, che c’è, pensa, discute, giudica, a partire da sé, nel confronto con altri.  La logica della controversia suppone che della verità, dunque della giustizia, nessuno dispone a priori: ma per lo stesso motivo suppone, anche, che siamo tutti e tutte in grado di attingerla un po’, dal nostro punto di vista, secondo la nostra esperienza.

    Il pensiero che assume che la ‘soggettivazione altro non è che assoggettamento’, che ‘il giudizio non è altro che il segno attraverso cui l’assoggettamento diventa intelligibile e la soggettività si conforma’, che  io, quando parlo, sono parlata (Zappino) è estraneo alle premesse dell’ordine isonomico. Quando risalta solo l’inesorabilità del dominio del potere sull’umano, per l’appunto assoggettato, non residua spazio per confidare nello ‘scambio del vero nel vero’ (Vico).

    Gli strumenti concettuali in cui si radica la parola ‘biopolitica’ sono capaci di disegnare in modo molto eloquente la violenta cappa in cui ci chiudono le manifestazioni odierne dell’ordine asimmetrico, ma non offrono alternative epistemiche per uscirne, anzi, si traducono nel convalidare l’ordine asimmetrico.  Solo si vorrebbe, forse, che a trionfare anziché le ragioni del potere biopolitico fossero altre ragioni, quelle di chi soffre, è subalterno, marginale.

    Quale libertà, verità, o giustizia, senza il soggetto (o: l’individuo) capace di libertà, verità e giustizia? Consapevole di questo problema, di cui del resto sono consapevoli tanti autori ai quali fa riferimento, da Foucault a Butler, Federico Zappino stacca, per salvarlo, il giudizio dall’autodeterminazione, e àncora il giudizio al corpo (anziché al soggetto), che è comunque un modo per ancorarlo all’esperienza. Mi pare che sia la prova di come ragionando di giustizia, se vogliamo continuare ad aspirarvi come una cosa che nasce da noi e non come la volontà del potere che ci viene imposta, come una domanda aperta e concreta e non una risposta prefabbricata e astratta, non possiamo che rinunciare all’idea che l’essere umano sia interamente costrutto manipolato e manipolabile e dobbiamo presumere, invece,  che sia capace di sentire il bene e il male.

    3.Per combattere l’ordine asimmetrico e far valere l’aspirazione a un ordine isonomico non basta neppure recuperare l’idea che ciascuno sente il suo bisogno di giustizia, ma occorre fare i conti con la logica della controversia, che vincola a ascoltare l’altra parte, a replicare in modo congruo, ad attenersi ad argomenti rilevanti, evitare il sofisma e ogni abuso della parola e della razionalità.

    Quando l’accento va solo sul grido di giustizia è mantenuta una visuale asimmetrica. Se sto già dalla parte di quel grido di giustizia, ho già individuato il fine giusto, e la giustizia si confonde con il fine cui tendo a cui do valore. Faccio dunque politica: confonderla col diritto è tipico dell’ordine asimmetrico. Il rischio è di ricadere nella tentazione del diritto dei poveri, così ben illustrato da Lorenzo Coccoli, “quale cornice di legittimazione che trasforma un atto di violenza in una domanda di equità”.

    Quando il diritto viene fatto equivalere al ‘frutto di una sistemazione dei rapporti di forza’, cioè al potere, come fa Stefania Ferraro nel suo saggio, residua soltanto la vecchia esigenza di conquistarlo, conquistarlo per usarlo in nome e nell’interesse degli oppressi. E’ la politica, il potere e il governo, che premono e interessano. Per dettare il diritto, secondo le più pure premesse di ordine asimmetrico. Magari per imporre, onde contrastare un regime di ingiustizia epistemica, come quello che preoccupa Brunella Casalini,  un modo di parlare, di nominare le cose e le esperienze, che non ne offenda alcune. Il disciplinamento è ordine asimmetrico anche quando (soprattutto quando?) è illuminato.

    L’uso del processo, o in generale del diritto, per fare una politica che vittimizza e stereotipizza le donne (come nel campo dei diritti umani analizzato da Michela Fusaschi); la costruzione di categorie come la genitorialità, fatte per permetter a un “giudice-psichiatra che amministra la legge in modo terapeutico” (Gabriella Petti), la de-formalizzazione del diritto, che giustamente questa autrice contesta, sono cose disprezzabili e odiose, quando servono a veicolare atteggiamenti neocoloniali o a rivendicare i diritti dei padri.

    Sono virtuosi, quando servono a rivendicare, invece, i diritti delle persone LGTBI, o di altre minoranze ‘discriminate’? In questi casi l’uso politico del processo è una strategia consolidata, e si loda la sentenza che in nome della tolleranza e del progresso fa giustizia, sacrificando a un fine politico il dovere di essere pensata in contraddittorio leale col diritto vigente, coi precedenti, con altri punti di vista.

    Lucidissima mi è sembrato il saggio di Olivia Fiorilli che, parlando del diversity management, coglie un  punto nevralgico su cui occorrerebbe lavorare molto: sono i soggetti ‘eccentrici’ quelli che oggi, quando non sanno sottrarsi al ‘desiderio di governo’ (Petti) o di ‘riconoscimento’ (Fiorilli) fanno da puntello ai paradigmi dominanti ‘antropofaghi’ del modello neoliberista.  L’ordine  asimmetrico trionfa diventando, come direbbe Antonello Ciervo, nuovo senso comune, interiorizzato dai suoi oppositori, o anche dalle sue vittime, e così eretto a idolo.

    Ancora. Il contratto è criticabile strumento di potere, perché  ‘assoggetta il desiderio al credito posseduto da una istanza terza e autorevole, che si presenta come garante’ (Marco Tabacchini).

    Che cosa possiamo dire allora del contratto usato come modo di realizzazione di diritti e desideri, o che sostituisce esperienze psico-corporee, come il contratto di maternità surrogata?

    Se serve a realizzare il ‘desiderio di genitorialità’ il contratto va bene?

    4.Spesso le analisi, e la critica, del  neoliberismo assumono un carattere neutro, si mostrano  refrattarie a tener conto che mangiarsi il pianeta, mangiare la vita, mangiare l’umano, è in primo luogo e sempre mangiare l’opera della madre, distruggerla, screditarla, e, la parola qui ci vuole, assoggettarla. Le tentazioni del neutro sono le tentazioni dell’ordine asimmetrico che rifugge la complessità di pensare la differenza.  La sua più profonda, costitutiva ambizione, è sostituire all’equità, all’eguale secondo la natura delle cose, che si nutre di differenze, il paradigma astratto, universale, oggettivante dell’eguaglianza sotto la legge.

    Scartare dal pensiero asimmetrico e recuperare le premesse dell’ordine isonomico ci fa  riscoprire queste ultime come altrettanti valori della differenza, della pluralità, della articolazione dell’esperienza.  Tutto ciò implica, oggi, una enorme revisione delle mentalità dominanti. Come suggerisce Anna Simone quando, contro i diritti di genere o le giustizie di genere di ogni sorta, paradigma neutralizzante e neutro, si appella all’idea del  giusto per tutti e per tutte, riscopre l’equità classica. La quale  è  ‘trattare in modo eguale l’eguale e diverso il diverso’.  E’ una grande risorsa.  Che, come ripeto, presuppone: dar credito alla soggettività, e alla sua esperienza, alla capacità di ciascuna e ciascuno di sentire e dire il vero rispetto a sé.

    Scartare dall’ordine asimmetrico significa, anche, scommettere sulle risorse della ragione prudenziale contro la ragione calcolante e strumentale.

    E’ calzante la distinzione che Federica Giardini fa tra misurabilità, paradigma dell’ordine ordine asimmetrico, e misura, che rinvia all’ordine isonomico, alla logica del contraddittorio, logica del probabile e del ragionevole, perché rimanda all’esperienza, quindi alla testimonianza. Della misura Federica non si nasconde l’opacità: è una parola che richiama la giustizia ‘concetto oscuro’ tra Perelman e Marcuse, ma per questo concetto transitivo, capace di rinviare ad altro, di aprirsi al pensare per possibilità che alcuni considerano tipico della logica controversiale isonomica. Pregiare la ragione prudenziale contro la ragione autoritaria significa, in effetti, accettare che, quando ragioniamo di giustizia, ci muoviamo nel campo dell’opinabile.  La lotta contro l’ordine asimmetrico comincia dal modo in cui pensiamo.

    Ed è del resto, quello che corre lungo il volume che commentiamo, anche il tema dell’abuso della razionalità economica, della separazione tra diritto ed economia, e dello scambio tra potere economico e potere politico che Giuliani, nel suo Giustizia e ordine economico (Milano, 1997), ha analizzato per come si è presentato nei Comuni medievali italiani: Giuliani ragiona in quelle pagine su come l’alterazione dell’ordine etico dell’economia, fatta di guadagni abusivi ottenuti con monopoli e intese restrittive, e di sfruttamento del lavoro (risale ad allora la teoria dei salari bassi) sia inestricabilmente legata alla alterazione dell’ordine giuridico e politico (dispotismo, uso privato del potere pubblico). Furono i giuristi comunali a cogliere come il premere degli interessi economici significasse negazione di fondamentali libertà, a partire da quelle del commercio e dell’industria (monopoli), o la libertà di accesso al lavoro (corporazioni), o la libertà della ricerca e della tecnica (divieto di tessere la lana con la seta), cioè negazione del diritto.  Portatori della cultura giurisdizionalistica del diritto comune,  essi difendevano i valori isonomici in cui si erano formati contro l’ordine asimmetrico ispirato a ‘la difesa de li averi’ con cui si stava affermandola la razionalità calcolante della modernità, e, con essa, la tacitazione del diritto in strumento al servizio del potere.