• Femminismo ed Esperienza Giuridica. Gli abstract dei singoli saggi (Edizioni Efesto, 2017), a cura di Anna Simone e Ilaria Boiano

    Femminismo ed Esperienza Giuridica. Gli abstract dei singoli saggi (Edizioni Efesto, 2017), a cura di Anna Simone e Ilaria Boiano

    Capitolo 1

    Diritto/diritti/giustizia e pensiero femminista: breve storia di un rapporto controverso

    di Anna Simone

     

    Abstract

    In questo articolo delineerò i tratti principali che hanno attraversato il rapporto controverso, complesso e stratificato tra diritto/diritti/giustizia e femminismo sia sotto il profilo più strettamente giuridico sia sotto il profilo più sociologico e filosofico. L’ipotesi di fondo, che caratterizza anche la specificità innovativa di un indispensabile nuovo approccio epistemico al rapporto stesso, si dipanerà provando ad andare oltre la dicotomia dentro/fuori il diritto, per ripensare il femminismo stesso come limite dell’approccio positivista e, al contempo, come matrice rigenerativa, esperenziale della stessa prassi giuridica.

    Parole chiave: Diritto, Diritti, Giustizia, Femminismo, Simbolico, Conflitti, Esperienza.

     

    In this article I will outline the main traits that have gone through the controversial, complex and stratified relationship between law/rights/justice and feminism, both from a strictly legal point of view and from a sociological and philosophical point of view. The basic hypothesis, which also characterizes the innovative specificity of an indispensable new epistemic approach to the relationship itself, will unravel trying to go beyond the dichotomy inside/outside the law, to rethink feminism itself as the limit of the positivist approach and, at the at the same time, as a regenerative, experiential matrix of the same legal practice.

    Key words: Law, Rights, Justice, Feminism, Symbolic, Conflicts, Experience.

     

    Capitolo 2

    Femminismo ed esperienza giuridica. A proposito del ritorno di una antica regula juris [1]

    di Silvia Niccolai

     

    Abstract

    Come mai una antica regula juris come il principio mater semper certa è avvertita come utile e importante dalle femministe italiane di oggi? E che cosa ci dice questo riguardo al rapporto tra femminismo italiano e diritto?  Il saggio si avventura tra queste domande cercando di proporre una via d’uscita dall’alternativa usurata fra formalismo e anti-formalismo, e recuperando il valore dell’esperienza giuridica.

    Parole chiave: Uguaglianza, Diritto, Femminismo

     

    Why is an ancient regula juris as the principle Mater semper certa felt today as an useful and important tool by many feminists in Italy? And what does this tell us about the relationship between Italian Feminism and Law? This essay ventures among these questions trying to propose a way out of the worn alternative between formalism and anti-formalism, and recovering the value of Law as Experience.

    Key words: Equality, Law, Feminism

            

    Capitolo 3

    La pratica femminista del processo penale come strategia di difesa dei diritti delle donne vittime di violenza maschile

    di Teresa Manente

     

    Abstract

    In questo saggio a partire dalla mia esperienza professionale di avvocata penalista specializzata nell’assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza maschile, traccio un quadro dell’approccio, degli strumenti e degli obiettivi della pratica femminista del processo, con un approfondimento in tema di reato di maltrattamenti in famiglia e sulla funzione giuridico-politica dell’atto di costituzione di parte civile delle associazioni femministe nei processi penali.

    Parole chiave: Pratica Femminista Del Processo, Violenza Maschile contro le Donne, Violenza Domestica, Affidamento, Sorellanza

     

    In this essay, taking as starting point my professional experience as criminal lawyer specialised in legal assistance of women victims of male violence, I suggest a framework of approaches, tools and goals for a feminist practice of the criminal trial, with a focus on the crime of domestic violence and on the juridico-political function of the participation of feminist associations to the criminal trials as civil part.

    Key words: Feminist Practice of the Trial, Male Violence Against Women, Domestic Violence, Trust, Sisterhood

     

    Capitolo 4

    Femminismo giuridico tra pratica forense e teoria. Caso di studio: la violenza sessuale nei conflitti dinanzi alle corti regionali per i diritti umani

     di Ilaria Boiano

               

    Abstract

    Definita una prima traccia metodologica della critica femminista del diritto, in questo contributo si sondano le potenzialità del femminismo giuridico inteso come limite esterno del diritto positivo e del contenzioso a partire da casi decisi dalle corti regionali di tutela dei diritti umani (Corte EDU e Corte Interamericana) sul tema della violenza sessuale commessa nel corso di conflitti interni e internazionali. In chiusura si offre una prima riflessione sull’approccio femminista alla giustizia invocato dal Tribunale delle donne in Sarajevo, che trova sua fonte e regola a partire dall’esperienza e attraverso la convalidazione di quest’ultima come fonte primaria di sapere.

    Parola chiave: Femminismo Giuridico, Diritto Internazionale, Violenza sessuale in situazioni di conflitto, Esperienza Giuridica, Giustizia Femminista

     

    In this essay I will suggest a first methodological trace of legal feminism and I will explore its potentialities as external limit of the law and litigation through the analysis of cases decided by the regional human rights courts (ECtHR and IACtHR) dealing with the issue of conflict-related sexual violence. In the end, I will offer a first picture of the feminist approach to justice invoked by the Women’s Court in Sarajevo, which identifies its source and rule with experience and through the validation of the latter as the primary source of knowledge.

     

    Key words: Legal feminism, International Law, Conflict-related Sexual Violence, Legal Experience, Feminist Justice

     

    Capitolo 5

    Umanità come percorso individuativo

    Diritto, esperienza, differenza

    di Angela Condello e Benedetta Rinaldi Ferri

     

    Abstract

    Il principio di uguaglianza presuppone i valori della dignità e dell’autonomia. L’autonomia implica che ciascuno sia in grado di determinare la propria esistenza attraverso una serie successiva di scelte tra diverse opzioni. Questo percorso è reso possibile dai diritti fondamentali che, se intesi come spazio di evoluzione, garantiscono spazi di autodeterminazione nei rapporti giuridici privati. A partire dall’analisi di due casi di discriminazione religiosa sul lavoro e delle sentenze della Corte di Giustizia europea, individuiamo un approccio interpretativo coerente con la logica di bilanciamento propria di questi diritti e delineiamo un quadro teorico utile a fare dei diritti universali non un esercizio di definizione, ma una possibilità di individuazione.

    Parole chiave: Autonomia, Diritti Fondamentali, Differenze, Differenza, Individuazione, Esperienza.

     

     

    The principle of equality presupposes the values of dignity and autonomy. Autonomy implies that everyone is able to determine his or her existence through a series of choices among different options. This path is enabled by fundamental rights which guarantee, when understood as a space of evolution, spaces of self-determination in private legal relations. The analysis starts from the exam of two cases of religious discrimination. By discussing the judgments of the European Court of Justice, we outline an interpretive approach consistent with the balancing logic of these rights and we build a theoretical framework that could be useful to transfomr universal rights into a possibility of individuation.

    Keywords: Autonomy, Fundamental Rights, Differences, Difference, Individuation, Experience.

     

    Capitolo 6

    La violenza economica sulle donne come paradigma della violenza conservatrice.

    Un punto di vista sulla sentenza di Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017, in tema di assegno divorzile

    di Chiara Colasurdo

     

    Abstract

    Intercettate le direttrici filosofiche e sociali della configurabilità di una violenza contro le donne anche in termini economici, e disvelato il panorama di una tendenza a conservare la subalternità cui le donne sono state storicamente relegate, il testo procede con una breve analisi del lavoro svolto dalle donne nell’ambito della produzione e della riproduzione sociale. Il contributo critica una recente sentenza di Cassazione che ha inteso mutare i criteri di determinazione del diritto all’assegno divorzile. Ci si interroga sulla conciliabilità di un diritto che trova nell’esperienza la propria fonte con il rendere giustizia attraverso le pronunce giurisdizionali utilizzando l’approccio decostruzionista del femminismo giuridico.

    Parole chiave: Femminismo Giuridico, Solidarietà Economica, Lavoro, Assegno Divorzile, Violenza Conservatrice, Giustizia Sociale, Esperienza Giuridica.

     

    Intercepted the philosophical and social guidelines about the configurability of economic violence against women and unveiled the panorama of a tendency to preserve the subalternity in which women have been historically relegated, the essay proceeds with a brief analysis of the women’s work in the field of production and social reproduction. The contribution criticizes a recent judgement of Italian Cassation Court that intended to change the criteria for determining the right to divorce allowance. Using the deconstructive approach of the legal feminism, it is questioned the compatibility of a right that is rooted in the experience with the possibility of doing justice through judicial pronouncements, using the legal feminism deconstructive approach.

    Key words: Legal Feminism, Economic Solidarity, Work, Divorce Allowance, Conservative Violence, Social Justice, Legal Experience.

     

    Capitolo 7

    Vulnerabilitá, vittime e diritti

    di Chiara Federica Pedace

    Abstract

    Il concetto di vulnerabilità ha progressivamente assunto una rilevanza centrale, tanto nel dibattito filosofico-politico, quanto nel discorso giuridico. L’impulso derivante soprattutto dalla normativa sovranazionale alla tutela delle vittime di reato ha attribuito rilevanza giuridica a tale concetto, e contribuito allo sviluppo di una riflessione criminologica sulla posizione della vittima nello studio della devianza, tanto da determinare la nascita di una nuova disciplina quale la vittimologia. Il contributo si propone di analizzare la centralità assunta dalla vittima nel diritto penale e nel dibattito criminologico. Questa ricostruzione consentirà di illuminare il significato che la vulnerabilità assume nell’ambito della tutela delle vittime fornita dalla normativa e giurisprudenza interna e sovranazionale. Attraverso gli strumenti concettuali offerti dalla criminologia critica e dalla critica femminista al diritto, saranno evidenziate le criticità connesse all’uso di tale concetto sia nell’accezione utilizzata in ambito giurisprudenziale e legislativo che in quella fatta propria dalla vittimologia.

    Parole chiave: Vulnerabilità, Vittima, Vittimologia, Criminologia, Critica Femminista del Diritto

     

    The concept of vulnerability is beginning to take on significance both in philosophical debate and in legal field. The protection of victim of criminal offences provided by European law is giving legal form to this concept. These forms of protection, furthermore, are contributing to the development of criminological studies about the status of the victim. This stimulus has led to the birth of a new branch of criminology called victimology. The paper aims to examine the centrality of the victim in criminal law and in the criminological debate. This reconstruction makes it possible to explore the meaning of vulnerability in the field of the protection of victims provided by European and national law. Through conceptual tools offered by critical criminology and feminist critique, the paper highlights critical issues relating to the use of this concept both in legal framework and in victimology.

    Key words: Vulnerability, Victim, Victimology, Criminology, Feminist Critics of Law

     

    Capitolo 8

    «Non nel mio nome!» Sicurezza, sessismo e autodeterminazione nelle parole dei collettivi femministi contemporanei italiani

    di Caterina Peroni

     

    Abstract

    In questo contributo si analizzano i documenti femministi pubblicati sul sito «Controviolenzadonne.org» in occasione della manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne «Non nel mio nome» del Novembre 2007. Oggetto della critica femminista è la strumentalizzazione politico-mediatica in chiave securitaria della violenza di genere in Italia, avvenuta in seguito all’omicidio di Giovanna Reggiani nell’Ottobre 2007 per mano di un cittadino romeno, all’interno di un frame ancora profondamente sessista, patriarcale ed eteronormativo che, secondo le campagne analizzate, lede la libertà femminile. Dai comunicati proposti si analizzano le forme di autodeterminazione e di autonomia delle donne, proposti da questi collettivi e movimenti come unici strumenti utili per combattere la violenza di genere.

    Parole chiave: Violenza di Genere, Movimenti Femministi, Giovanna Reggiani, Frame Sicuritario, Norma Eterosessuale, Autodeterminazione

     

    This paper analyzes the feminist documents published on the website «Controviolenzadonne.org» for the national demonstration against male violence on women «Not in my name» of November 2007. The target of feminist criticism is the political-media exploitation of gender-based violence in Italy occurred after the murder of Giovanna Reggiani in October 2007 at the hands of a Romanian citizen, within a still deeply sexist, patriarchal and heteronormative frame that undermines women’s freedom. In the press releases, the feminist groups organizing the demonstration claim the self-determination and autonomy of women as the only useful tools to radically combat gender-based violence.

    Key words: Gender-Based Violence, Violence Against Women, Giovanna Reggiani, Security frame, Heterosexual Norm, Self Determination, Italian Feminist Movements.

     

     

     

    [1] Testo scritto a partire dalla Lectio Magistralis tenuta per inaugurare il modulo ‘Diritto/Diritti/Giustizia’ coordinato da Anna Simone, Ilaria Boiano, Angela Condello all’interno del Master in Studi e Politiche di Genere diretto dalla prof.ssa Federica Giardini, Università di Roma 3.

  • Thomas Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino, 2015   

    Thomas Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino, 2015  

    di Ilaria Boiano

    Se in prima battuta il pensiero femminista si è volutamente posto in alternativa e fuori dalle discipline ufficiali, progressivamente negli ultimi anni si registra la ricerca di un confronto da operare all’interno delle strutture tradizionali di produzione del sapere, ridefinito come mainstream, entro il quale confluire con la finalità di far prendere al fiume principale nuove e diverse direzioni (v. Miranda Fricker, Jennifer Hornsby, The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, 2000).

    Non si può tuttavia trascurare che la prospettiva femminista, anche a seguito di questo nuovo posizionamento, è rimasta comunque confinata entro i margini ristretti dei cosiddetti “cultural studies” (Adriana Cavarero, Franco Restaino, Le filosofie femministe, 2002, p. 224), insieme eterogeneo in costante mutamento che ingloba anche gli studi di genere (gender studies), considerati, però, “un’altra cosa” rispetto alle antiche e nuove scuole, pratiche di pensiero e di ricerca, specie in ambito filosofico-giuridico.

    Il volume Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, curato da Thomas Casadei, invece, chiamando a dialogare studiose da tempo impegnate in un’attività di ricerca influenzata dalla prospettiva femminista, traccia una mappa delle riflessioni prodotte sul rapporto tra genere e diritto nel contesto accademico, soprattutto in quello angloamericano, senza tralasciare le esperienze maturate nei luoghi di produzione del diritto.

    I contributi raccolti nel volume sono organizzati dal curatore a partire da interrogativi cruciali per questo nostro atelier sul femminismo giuridico: esiste e quali sono i tratti di una teoria femminista del diritto? Quali risposte questa teoria può offrire alla società contemporanea?

    Intorno alla prima domanda il curatore chiama a dialogare Carla Faralli, Susanna Pozzolo e Orsetta Giolo. Faralli apre l’opera ripercorrendo «la storia dei diritti» e, al contempo, del progressivo svelamento dell’esclusione delle donne dal loro godimento attraverso il pensiero e l’azione politica di Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft e Harriet Taylor che hanno preparato il terreno per il riconoscimento giuridico dell’uguaglianza formale. L’uguaglianza sostanziale è stata invece questione affrontata, evidenzia l’autrice ricordando le traiettorie tracciate da Iris Marion Young, Martha Minow, Carol Smart, Carol Gilligan, Joan C. Tronto e Catherine MacKinnon, solo nel contesto del «femminismo della differenza», o più correttamente, della sexual difference. Dopo un’istantanea sulla scuola scandinava di Women’s Law rappresentata da Tove Stang Dahl, l’autrice segnala la scarsa ricezione nella ricerca italiana dei Women’s studies, in particolare in ambito giuridico dove comunque rilevano i contributi significativi di Letizia Gianformaggio e Tamar Pitch che l’autrice non manca di menzionare, rinnovando alla comunità scientifica italiana l’invito rivolto da Martha Nussbaum al contesto accademico tradizionale «di non arrendersi alla tirannia dell’abitudine» (p.13).

    Continuando il percorso nel pensiero femminista sul diritto, nei saggi di Susanna Pozzolo Una Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico e di Orsetta Giolo Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture, si pone la questione definitoria della teoria femminista del diritto, ripresa poi dal curatore nella sua postfazione: all’espressione “femminismo giuridico”, per la quale ha optato questo nostro atelier, nel volume si preferisce quella di “giusfemminismo”, che secondo Casadei consente meglio «di collocare la riflessione femminista […] nell’orizzonte di riflessione filosofico-giuridico».

    Pozzolo, riprendendo il saggio di Ann Scales del 1981 Towards a feminist Jurisprudence, si interroga sulle finalità del giusfemminismo, individuando quale compito primario quello di «far luce, di chiarire ciò che rimane nascosto, denunciando l’artificialità culturale della normalità». Individuando come idea di fondo delle diverse varianti della feminist legal theory quella «di porre in luce le strutture nient’affatto neutrali determinate dalla società patriarcale per tentare di ridirigere il diritto, modificandone il fine in modo da liberare le donne dalla discriminazione e dalla subordinazione», l’autrice vede nel diritto uno strumento di cambiamento se attraversato da un lato da un’indagine volta alla sua decostruzione, e dall’altro da un tentativo di riformulazione del del ragionamento giuridico su nuove basi che tengano conto dell’esperienza delle donne, rimanendo tuttavia su un piano prevalentemente emancipazionista. L’autrice, infatti, rileva l’assenza di una politica del diritto che si ponga in continuità con la logica delle pari opportunità che ha prevalso nel secolo scorso.

    Di segno più radicale, più in linea con il percorso che questo atelier vuole tracciare, appare invece l’obiettivo che riconduce al giusfemminismo Orsetta Giolo: lo svelamento dell’origine sessista-maschile-sessuata del diritto deve condurre ad una «riarticolazione dell’impianto teorico e pratico che regge i concetti e gli strumenti giuridici in un’ottica inclusiva delle diverse soggettività». Per fare ciò, secondo Giolo, occorre superare la diffidenza che ha espresso, da un lato, il femminismo, in particolare quello italiano, verso il diritto e, dall’altro lato, il contesto accademico verso il femminismo. Giolo procede quindi a individuare le dimensioni che caratterizzano il giusfemminismo, distinguendo tra giusfemminismo teorico, metodologico e ideologico.

    Il primo, caratterizzato da una pluralità di elaborazioni, espressioni del femminismo di prima, seconda e terza ondata, si connota proprio per la sua molteplicità, caratteristica che è spesso letta come segno di sua frammentazione e «irrappresentabilità» nei termini di una teoria. Sotto il profilo metodologico Giolo valorizza l’analisi del materiale giuridico condotta svelando la falsa neutralità delle impostazioni generalmente condivise, con la volontà di individuare strumenti giuridici rappresentativi di tutti i soggetti, non solamente «quelli corrispondenti al parametro del cosiddetto neutro-maschile». Giolo mette in guardia infine sulla deriva ideologica di rappresentare «un’identità femminile “essenzializzata”, serialmente determinata, uniforme e condivisa da tutte le donne». Rischio in parte smorsato secondo l’autrice dalla via giurisprudenziale dei singoli casi, spesso preferita alla produzione legislativa. Alla luce delle considerazioni sul rischio di una deriva essenzialista del giusfemminismo, Giolo approfondisce il concetto della soggettività politica e giuridica delle donne come singole nel contesto di una società multiculturale ricordando, su insegnamento di Letizia Gianformaggio, le strategie volte a contrastare la soggettività delle donne al di fuori dei gruppi (oscurantista, assimilazionista e paternalistica dei liberali), aggiungendovi quella identitaria «che stronca sul nascere qualsiasi rivendicazione femminista rinnegando la possibilità di un’unità identitaria delle donne e quindi di un’unità delle rivendicazioni delle stesse» .

    Il giusfemminismo, nella riflessione condotta da Giolo, mostra tutte le sue potenzialità, rivelandosi valido non solo per le donne, ma «in grado di produrre un miglioramento significativo nel modo di intendere, di applicare e di vivere il diritto stesso», infatti viene messo alla prova dal curatore quale cornice teorica e approccio metodologico per affrontare questioni specifiche, valorizzando le esperienze di ricerca, professionali e politiche delle autrici.

    In tema di violenza maschile sulle donne si confrontano Barbara Spinelli e Chiara Sgarbi; Alessandra Facchi e Lucia Re rileggono il pensiero di Catherine MacKinnon interrogandosi sugli stereotipi che rischiano di generarsi dalla tematizzazione della “differenza sessuale”, mentre Caterina Botti e Patrizia Borsellino affrontano le prospettive femministe nel dibattito bioetico contemporaneo e l’attenzione ai diritti delle donne nei diversi orientamenti della stessa bioetica; Brunella Casalini e Maria Giulia Bernardini dialogano sugli stereotipi che potrebbero derivare dalla pratica/etica della cura approfondendo i concetti di vulnerabilità, dipendenza e autonomia in presenza di corpi sessuati, ma anche disabili, sia nella dimensione privata, sia in quella pubblica del lavoro, della rappresentanza e delle istituzioni (Susanna Pozzolo e Rosa M. Amorevole).

    L’insieme dei saggi raccolti permette di cogliere come il progetto sia nato e si sia sviluppato dalla diretta sperimentazione di una «postura di ascolto e dialogo» all’interno del personale percorso di ricerca e didattica del curatore, come pure nella dimensione pubblica del suo impegno politico. Così Casadei tocca due questioni particolarmente significative per questo nostro atelier: la prima è la dimensione della relazione di reciprocità e orizzontalità, attitudine per lo più sconosciuta alle strutture tradizionali di produzione del sapere e che questo atelier si propone di indagare quale presupposto metodologico per un approccio alla ricerca innovativo; la seconda riguarda la scelta/necessità di posizionarsi in prossimità dell’oggetto di indagine senza neutralizzare il coinvolgimento politico individuale finalizzato a produrre mutamento sociale, in direzione del quale convergono tutte le autrici del volume, seppure con strategie non omogenee.

    Rilevante, ma problematica nell’ottica di questo nostro Atelier, è invece la distinzione che corre lungo tutta l’opera tra giusfemminismo e femminismo giuridico. Il primo, inteso come disciplina entro cui ridefinire categorie e strutture dell’ordinamento giuridico nel suo insieme, di fatto viene messo all’opera nei contributi raccolti ancora intorno ai problemi e agli interessi delle donne, per di più attraverso il pensiero di autrici che operano in ordinamenti giuridici diversi e nel solco di una strategia di negoziazione da attuare prevalentemente attraverso la legge (con inevitabili esiti emancipazionisti). Mentre il femminismo giuridico indica nel volume l’insieme delle posizioni del femminismo sul diritto.

    Questo Atelier, invece, intende discutere e avviare ricerche intorno all’ipotesi di un femminismo giuridico inteso innanzitutto come produzione di teoria ed esperienza giuridica che, oltre a non scindersi mai, possa in sé costruire le basi di un vero e proprio approccio metodologico alla ricerca sociologica e filosofico-giuridica, nonché all’azione giuridica senza tralasciare le implicazioni con la politica. Una teoria, in altre parole, che non appiana i conflitti e non limita gli eccessi rispetto ai confini disciplinari, invitando ad una «pratica politica costitutiva di soggetti», fertile proprio perché eccedente ed eccessiva, con «ambizioni generali» di analisi e ricerca, dal momento che «il mondo è attraversato dal genere e da esso organizzato» (Tamar Pitch, Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico, in Emilio Santoro (a cura di), Il diritto come questione sociale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 110).

    Un’altra questione che sollecita un confronto urgente è quella del concetto di eguaglianza nel suo confronto con le differenze di cultura, ma anche con le disparità di “capacità” dei corpi: nei contributi raccolti tale confronto avviene utilizzando quale paradigma di lettura e di risposta a quello della differenza sessuale – nella declinazione prevalentemente data dal femminismo americano “culturale” che per sexual difference indica una serie di caratteristiche e atteggiamenti considerati propri del femminile. Così le molteplici differenze affrontate (tra tutte, quelle determinate dalle disabilità) risultano a loro volta costituire connotati di gruppi di soggetti che per quelle differenze si distinguono e tra loro riconoscono conducendo battaglie comuni sul piano del diritto, visto però di nuovo come strumento per appianare quelle stesse differenze costitutive della loro soggettività.

    Il diritto così è chiamato non solo a farsi due, ma a moltiplicarsi all’infinito, continuando però a mantenere invariata la propria struttura  e rispondendo solo come strategia di risoluzione di conflitti tra differenze. Uno spunto per spostare la riflessione ci viene, invece, proprio dal saggio di Giolo contenuto nel volume, che avvia un confronto con il pensiero di Letizia Gianformaggio, per la quale eguaglianza e differenza/e non solo non si escludono, «ma si implicano a vicenda, sia sul piano descrittivo che su quello normativo» (Tamar Pitch). Il punto da cui ripartire per avviare nuove riflessioni comuni è, allora, proprio questo.