Silvia Niccolai,Elisa Olivito – Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Iovene, Napoli, 2018

Silvia Niccolai,Elisa Olivito – Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale, Iovene, Napoli, 2018

Guardare con i nostri occhi e parlare la lingua dell’esperienza per cominciare a produrre un nuovo simbolico. Una riflessione sul sapere giuridico di matrice femminile 

di Ilaria Boiano

A partire dagli anni Settanta si è avviato un processo sociale e ideologico di affrancamento della sessualità dalla procreazione: Barbara Duden nel suo storico saggio Il corpo della donna come luogo pubblico, pubblicato in Italia nel 1994 ha chiarito, attraverso una ricostruzione storica approfondita, come progressivamente le tecnologie da un lato hanno certamente sconvolto i presupposti di sessualità e procreazione, nonché l’ordine patriarcale che su di essi si è radicato, liberando il corpo femminile dal destino della maternità, ma dall’altro hanno ridefinito gli strumenti del potere esercitato storicamente dal patriarcato sul medesimo corpo femminile, che risulta pertanto ancora «un luogo colonizzato» (Duden, 1994).

L’avanzamento delle tecnologie in ambito procreativo ha sollecitato l’immaginazione stimolando «a ricercare altri modi di procreare e altri quadri in cui creare ed allevare i bambini (per esempio la genitorialità di persone singole e coppie omosessuali)» (Lombardi, 1999), ma è rimasta tuttavia intatta una specifica rappresentazione del corpo di donna quale mero contenitore del processo generativo (Vegetti Finzi, 1990; Boccia, Zuffa, 1998; Ferraro, 2012).

Il dato tecnologico ha invaso il campo del bios, si è appropriato del simbolico dominante che ha agito storicamente sul piano materiale e su quello simbolico come se si potesse prescindere dal corpo di donna (Rigotti, 2009), trascinando con sé il diritto, poiché il limite etico per essere rispettato (e dunque essere efficace) ancora invoca la normazione pubblica. Ma quale domanda, a partire dalla capacità procreativa del corpo femminile, si rivolge a tale normazione? E, ancora, quale rappresentazione dei corpi fonda la normazione che invoca e, infine, quale limite la legge incontra nel porre limiti (Boccia, Zuffa, 1998)?

Tali interrogativi attraversano a più riprese il femminismo internazionale e italiano, alimentando non di rado nette contrapposizioni che, sebbene da più parti siano riconosciute come forma di tacitazione della complessità delle questioni emergenti, sono non di meno riprodotte attraverso la sottrazione di riconoscimento di autorevolezza alla parola dell’altra.

Nel volume Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale (Jovene Editore, 2017), le giuriste Silvia Niccolai ed Elisa Olivito assumono l’onere di afferrare i capi dell’articolata matassa che si dipana a partire dalla richiesta, di segno variegato, di normazione pubblica in tema di maternità surrogata, offrendo la fotografia del panorama composito di questioni che si aprono e della variegata angolazione delle  prospettive di analisi e regolamentazione giuridica che si delineano affrontando il tema da una prospettiva costituzionale.

Elisa Olivito, in apertura del volume, chiarisce innanzitutto la scelta terminologica condivisa con la co-curatrice Silvia Niccolai per impostare il discorso: alle espressioni “utero in affitto”, “maternità per sostituzione”, “gravidanza o gestazione per altri”, si è scelto di ragionare di “maternità surrogata”, perché tale espressione «non rimuove dal campo di discussione uno dei termini attorno al quale ruotano le ineliminabili linee di divisione (la maternità); al contempo, essa pone senza infingimenti l’attenzione sull’esito su cui la pratica prelude (la surroga di altri prima che per altri, nella relazione materna)».

Viene quindi proposta una sintesi del quadro normativo attuale in Italia e in altri ordinamenti sgombrando il campo da un fraintendimento che appare attraversare tutto il dibattito sul tema della maternità surrogata in Italia, anche in ambito femminista: la legge n. 40/2004 non è la fonte del divieto di surrogazione di maternità in Italia, bensì definisce come reato esclusivamente l’intermediazione commerciale in materia di surrogazione di maternità. Gli accordi spontanei tra persone direttamente interessate, sebbene non espressamente approvati o incoraggiati, non sono né punibili, né coercibili e passano attraverso il parto in anonimato della donna, il riconoscimento del/la nato/a da parte del padre naturale e la sua adozione in casi particolari da parte della moglie o civilmente unita, ciò coerentemente con «la prudente consapevolezza che non si può entrare nella sfera privata di una donna sindacando i motivi per cui rimane incinta, o la natura dei rapporti che la spingono a intraprendere una gravidanza».

Proprio il principio secondo il quale «il perché e di chi una donna rimane incinta è insindacabile e non è normabile» appare palesemente eroso dalle differenti forme di regolamentazione della surrogazione di maternità sperimentate in altri ordinamenti: al legislatore, e poi ai contraenti, si attribuisce, infatti, il potere di decidere se, quando e a quali condizioni una donna può intraprendere una gravidanza (per altri, a pagamento, a rimborso, se ha avuto già un figlio, se è di classe media), condizionandone la volontà durante la gravidanza e dopo il parto a clausole etero-determinate. Su modelli che prevedono un tempo di riflessione della madre gestante per decidere o meno di rinunciare allo status genitoriale (sei settimane dopo la nascita nel Regno Unito), prevalgono anche nelle scelte dei genitori committenti, regolamentazioni che impongono alla madre gestante la rinuncia a priori a qualsiasi diritto sul nascituro, senza facoltà di recesso (California) ovvero con un breve termine successivo al parto, rimanendo marginali nel forum shopping dei genitori intenzionali quegli ordinamenti ove rimane spazio per la madre surrogata di “cambiare avviso” sulla cessione[1].

Olivito introduce quindi i contributi raccolti nel volume definendo i temi rilevanti dalla domanda di produzione legislativa, ma anche dalla regolamentazione adottata caso per caso dalla giurisprudenza ex post rispetto alla nascita in vista della trascrizione di atti di nascita prodotti all’estero: la costruzione attuale del concetto di ordine pubblico e dei suoi limiti, sui quali riflettono Francesca Angelini, Chiara Tripodina, Joelle Long; il principio del superiore interesse del minore, che oscilla da clausola generale a valore di bilanciamento tra beni di pari valore costituzionale, ma che nel merito appare strumentale ai differenti interessi degli adulti (Ilaria Anrò); ruolo della legge, autonomia femminile (Giuditta Brunelli) e responsabilità e valore femminile a partire dal principio nel nome della madre (Barbara Pezzini); genitorialità come desiderio ed esperienza o come diritto, addirittura coercibile (Marco Rizzuti, Domenico Rosani).

Le autrici e gli autori delineano nei loro contributi analisi ricche di spunti di riflessione interrogandosi, per lo più ex post, sulla regolazione dei rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti in esperienze di maternità surrogata già compiuta, ma sono le curatrici che lanciano la coraggiosa sfida “di riprendere in mano la partita”, e ciò non solo “sul come si viene al mondo”, quindi sul tema specifico oggetto del volume, ma anche più in generale sulle implicazioni di “guardare con i nostri occhi” i mutamenti sociali e simbolici che attraversiamo, andando però oltre l’osservazione per osare, finalmente, la produzione del simbolico e ciò anche attraverso il sapere giuridico, che rischia altrimenti di continuare a funzionare, per di più con l’avallo di parte del femminismo, come uno tra i tanti strumenti di governo del corpo femminile ancora all’opera.

Da un lato Elisa Olivito indica la necessità di abbandonare semplificazioni nell’approcciarsi al diritto per interrogarsi sulle potenzialità contemporanee del giuridico di riappropriarsi della dimensione di sapere che dice dell’umano, dei suoi limiti di senso e di scopo, ma anche delle sue potenzialità allorché sia abbandonata la desolazione prodotta «in assenza dell’ordine femminile degli sguardi» (Cavarero, 1990-2009): terreno di prova per un sapere giuridico rinnovato può essere, secondo Olivito, il principio mater semper certa, che non vuol dire, come molte hanno lamentato, affermare un dato meramente biologico e naturalistico, «ma è un atto mediante il quale si fa sì che tale principio esprima una precisa scelta del giuridico (anche) sulla maternità surrogata».

Silvia Niccolai, a partire dal medesimo principio, svela la radicale tendenza della richiesta di normazione pubblica, che riguarda materialmente il corpo femminile e simbolicamente la differenza sessuale, a de-soggettivare l’esperienza umana, qualificandola come somma di processi scomponibili, divisibili e ricomponibili a piacimento, «ma in cui non di meno trionfa la più primitiva delle istanze patriarcali: poter usare il corpo delle donne [di ciascuno/a], ai fini altrui».

Guardando con i nostri occhi e parlando con la nostra lingua è vero che rimane fondamentale comprendere su un piano simbolico come vengono rappresentati i legami di filiazione, sociali, relazionali e anche biologici, rifuggendo “l’incantamento del biologico” (Boccia, Zuffa, 2017), cioè l’identificazione tra madre e procreatrice. Tuttavia, per contrastare “l’eclissi della madre” occorre passare dal gesto di “rivolgere il proprio sguardo” al simbolico, al gesto di produrre il simbolico stesso, contribuendo a definire principi della convivenza di matrice femminile che possano agire da argine ad una visione puramente strumentale del diritto quale tecnica di ingegneria sociale.

In tale orizzonte il principio mater semper certa, valorizzato da Silvia Niccolai appare dotato di un potenziale significativo «a presidio di un rapporto il meno possibile squilibrato tra “legge” e “realtà”, al cospetto dell’angosciante consapevolezza di ciò che può implicare l’abuso della prima nei confronti della seconda», soprattutto quando la realtà dell’esperienza è negata dalla finzione del come se non esistesse, come accade nella maternità surrogata dove si cela/nega la relazione partoriente-figlio/a attraverso la legge.

Rimane cruciale per contribuire a ridefinire il simbolico da matrice femminile collocarsi al di sopra della legge (Cigarini, 1995), ma anche del contratto, e provare a interrogarsi sulle ragioni per cui oggi, in nome della libertà e autodeterminazione femminile, anche da parte femminista, si affidi ancora alla legge e alla regolazione contrattuale la misura della libertà femminile, compresa quella di essere o non essere madre, esperienza che merita di rimanere fuori (o meglio al di sopra) della legge, per poter ricordare agli esseri umani che non veniamo dalla legge né dal contratto, ma da un altro essere umano e che la legge, la tecnica o la volontà altrui (che diventa regola attraverso il contratto) non può né produrre vita né misurarla. Da questo punto di vista, così come per la tensione sempre espressa tra norma giuridica, norma sociale, libertà femminile in relazione al tema della maternità surrogata, questo libro ci indica in primo luogo una strada molto interessante, ovvero l’impossibilità di ridurre una simile matassa ad una mera presa di posizione basata sulla doxa o sull’opinione. Ma ci indica anche altre due strade che hanno sostanziato parte del pensiero femminista della differenza sinora: se scompare il simbolico della mater si annulla lo specifico del corpo sessuato e il suo potenziale; se ci si affida alla norma si annulla paradossalmente la libertà o meno di partorire dei figli, si annulla –in altre parole- l’idea stessa della relazione originaria.

 

 

[1] Come in Grecia, dove è prevista la possibilità di contestare per via giudiziaria le presunzione di maternità riconosciuta dalla legge a favore della madre intenzionale entro sei mesi dal parto, ma solo se la partoriente è anche legata geneticamente al/la nato/a. La previsione della possibilità di “recesso” entro un breve termine risulta, peraltro, chiaramente nell’interesse dei committenti, non già della partoriente, dal momento che la breve durata della compresenza della partoriente-nato/a può essere usata giudizialmente per escludere la costruzione di una relazione significativa e dunque rilevante per l’interesse del minore (p.22).